Sala/Tribunale: sciopero illegittimo e giudice in paternità

Lo sciopero ad oltranza non s’ha da fare. Intanto il Presidente ff. del tribunale va in “paternità”.

Aldo Bianchini

Sala Consilina – Martedì 20 settembre avevo annunciato, su questo stesso giornale, che lo sciopero ad oltranza indetto dal Consiglio del’Ordine degli Avvocati di ala Consilina poteva essere ritenuto illegittimo in quanto in chiaro contrasto con le norme contenute nel “codice di autoregolamentazione”. Il mio ragionamento, anche molto semplicistico se vogliamo, traeva radicamento appunto dalla palese contraddizione con il “codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”  approvato in via definitiva il 13 dicembre 2007 e pubblicato sulla G.U. il 4 gennaio 2008. Difatti al comma 4 dell’art.2 si legge testualmente: “””4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L’astensione non puo’ superare otto giorni consecutivi con l’esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo’ comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e’ prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso. Nel caso di piu’ astensioni proclamate in difformita’ dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvedera’ in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto”””. Questa notizia, fornita in assoluta buonafede e solo con l’intento di consigliare al meglio, venne subito contestata democraticamente dall’avv. Giovanni De Paola (uno dei principali ispiratori della soluzione di sciopero ad oltranza in sede di assemblea del Consiglio dell’Ordine del 17 settembre scorso) che così scriveva: “”Intendo precisare che l’art. 3 del Codice di autoregolamentazione detta : le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei casi in cui l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. 146/90. Detto articolo si applica nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale. La assemblea degli avvocati ha rilevato la violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione per quanto attiene la legge delega. Ne deriva che l’astensione è legittima. Tanto per doverosa chiarezza””. Ieri, però, la doccia fredda per tutti. La “Commissione di garanzia dell’attuazione delle leggi sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” con “”indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. D) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n.83 del 2000, con riferimento all’astensione dalle udienze civili e penali, deliberata dall’Assemblea dell’ordine degli Avvocati di Sala Consilina in data 17 settembre 2011 (atto pervenuto in data 21 set. 2011), a tempo indeterminato ….. invita il soggetto proclamante a riformulare la proclamazione dell’astensione in conformità alla legge ed alla disciplina di settore, dandone immediata comunicazione alla Commissione … Resta fermo che la Commissione, in seguito all’eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere … si dispone la trasmissione del presente provvedimento a ….. “”. Insomma, che dire!! Non solo il Consiglio dell’ordine dovrà riformulare la programmazione dello sciopero ma tutti gli avvocati iscritti, in considerazione del fatto che lo sciopero è stato dichiarato all’unanimità, rischiano di dover pagare una sanzione pecuniaria qualora venissero accertati specifici “reati” da perseguire.  Dimenticavo, il provvedimento della Commissione di Garanzia è firmato dal consigliere Salvatore Vecchione. Nella classe forense, in queste ultime ore, serpeggia un po’ di malumore, anche se tutti hanno la bocca cucita qualcuno si spinge oltre. Fino al punto di instillare il sospetto che qualcuno abbia soffiato sul fuoco dello sciopero ad oltranza per far slittare qualche udienza penale molto importante fissata per la prossima settimana. Solo dicerie, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto sull’intero sistema giudiziario salese si abbatte un’altra pesantissima tegola. Sembrerebbe che il Presidente ff. del Tribunale, dottor Luciano Di Transo, abbia richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa per ragioni di “paternità” così come prevede il T.U. 151/2001 in ossequio del principio fondamentale della “tutela della maternità e della paternità” sancito dall’art. 37 della Carta Costituzionale.  In pratica il provvedimento del collocamenti in aspettativa dovrebbe scattare dal 3 ottobre prossimo fino al 2 marzo del 2012. Il Tribunale di Sala Consilina, in un momento delicatissimo, verrebbe quindi a trovarsi decapitato anche del suo presidente facente funzioni. Ovviamente nelle sedi istituzionali competenti (Procura generale e Corte di Appello di Salerno e CSM) si starebbe già pensando al da farsi. La linea prevalente vedrebbe l’affidamento delle funzioni in via transitoria alla dottoressa Ornella Minucci (Gip presso il tribunale). Anche in questo caso ci sono solo bocche cucite. Mai quanto quelle  dell’avvocatura che in questo passaggio specifico, in cui era ed è necessario far sentire altissima la propria voce, sembrano davvero cucite a doppia mandata.

One thought on “Sala/Tribunale: sciopero illegittimo e giudice in paternità

  1. Egregio Direttore,
    l’astensione è stata proclamata con espresso riferimento alla violazione delle norme costituzionali.
    Il Garante non è legittimato ad entrare nel merito della questione essendo il problema di rilenza costituzionale e, quindi, di competenza della Corte Costituzionale. Il Garante deve solo prenderne atto ed eventualmente trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soltanto dopo la decisione della Corte il Garante può invitare gli avvocati a rientrare con avvertenza che in mancanza verrebbero applicate eventuali sanzioni. L’astensione, inoltre, determina la sospensione della prescrizione , quindi, nessun processo si prescrive.
    Per questo per quanto attiene la classe forense.
    Per il resto … non dipende da noi !
    Cordialmente
    Giovanni De Paola

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