La riforma dell’apprendistato

A cura di Pietro Cusati
Entrerà in vigore il 25 ottobre 2011, il testo unico dell’apprendistato,il decreto legislativo 14 settembre 2011,n.167,con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato. L’importante provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2011 e si compone  di sette articoli. L’art.1 definisce l’apprendistato ‘’un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ‘’,suddividendolo in tre tipologie :
a)    apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b)    apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c)    apprendistato di alta formazione e ricerca. Tuttavia una quarta tipologia di apprendistato si può rinvenire nell’utilizzo del contratto per i lavoratori in mobilità. Una importante novità  prevista dal nuovo testo unico  è  la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato  anche dalla Pubblica Amministrazione ed dagli Ordini Professionali, per i praticanti. La durata massima del contratto è  di tre anni con l’eccezione delle figure professionali dell’artigianato per le quali la durata è di cinque anni. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato,direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Possono essere assunti  con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,in tutti i settori di attività,anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore,per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Infine , possono essere assunti in tutti i settori di attività,pubblici e privati,con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali ,i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

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