AGEVOLAZIONI FISCALI: RISPARMIO ENERGETICO AL 31 DICEMBRE 2011

Pietro Cusati

I Contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale,consistente in una detrazione d’imposta del 55% .L’agevolazione consiste  nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute,da ripartire in rate annuali di pari importo,entro un limite massimo di detrazione,diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta  di riduzioni dall’IRPEF ,l’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’IRES ,l’imposta sul reddito delle Società,concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano,in particolare,le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,per il miglioramento termico dell’edificio ,finestre,comprensive di infissi,coibentazioni,pavimenti,l’istallazione di pannelli solari,la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico,sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta. Possono  usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono ,a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Sono escluse le imprese di costruzione. La detrazione  d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali,quale,ad esempio,la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio, o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea. In ogni caso,come tutte le detrazioni d’imposta,l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza,la somma eventualmente eccedente  non può essere chiesta a rimborso.

 

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