Il codice della privacy attribuisce una tutela rafforzata per i dati sulla salute.

COMMA 2  –RUBRICA  DI INFORMAZIONE GIURIDICA  A CURA DI PIETRO CUSATI

   Da alcuni anni in Italia l’attività del Garante per la protezione dei dati personali è stata caratterizzata da una serie di interventi effettuati in ambiti particolarmente delicati della vita sociale ed economica che ha riguardato milioni di cittadini,per garantire la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto della dignità delle persone. Con il decreto  legislativo 30 giugno 2003,n.196,il testo unico in materia di protezione dei dati personali,meglio conosciuto con il nome di codice della privacy,l’ordinamento giuridico italiano ha compiuto un salto di qualità di grande profilo,uno dei provvedimenti che ha più influenzato la vita quotidiana dell’uomo comune. E’ cresciuta,infatti, la tutela dei diritti e il rispetto della dignità della persona umana,valori che animano la nostra costituzione. Si tratta,in buona sostanza,della prima difesa da parte dello Stato di diritto alla riservatezza e all’identità personale Il Garante interviene  in tutti i settori,pubblici e privati,nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone:in particolare,banche e assicurazioni,giornalismo,giustizia e polizia,internet,imprese,lavoro ,marketing,nuove tecnologie,ordini professionali,partiti,pubblica amministrazione, società,scuola,telecomunicazioni,sanità. Alle persone che entrano in contatto con medici e strutture sanitarie per cure ,prestazioni mediche ,acquisto di farmaci devono essere garantite la più assoluta riservatezza e il rispetto della dignità. L’articolo 4 del codice della privacy distingue chiaramente i dati ordinari da quelli sensibili. I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono infatti di particolare delicatezza,per questo definiti ‘’dati sensibili’’,e non possono essere diffusi. Ad essi  il Codice sulla protezione dei dati personali attribuisce una tutela rafforzata e stabilisce le regole per il loro trattamento in ambito sanitario,tenendo sempre conto del ruolo professionale dei medici e del personale paramedico. Il consenso dell’interessato è indispensabile per procedere al trattamento dei dati sanitari per finalità di cura e deve essere richiesto prima dell’erogazione della prestazione sanitaria,fatti salvi i casi di prestazioni d’urgenza o di richieste dell’Autorità Giudiziaria. L’organismo sanitario può dare informazioni,anche per telefono,sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nei reparti solo a terzi legittimati ,come parenti ,familiari,conviventi,conoscenti,personale volontario. L’interessato,se cosciente e capace ,deve essere  preventivamente informato, con un linguaggio comprensibile e dettagliato, e poter decidere a chi possono essere comunicate notizie sulla propria salute. Occorre comunque rispettare l’eventuale richiesta della persona ricoverata a non rendere note neppure ai terzi legittimati la sua presenza nella struttura sanitaria o le informazioni sulle sue condizioni di salute .Le associazioni di volontariato possono ricevere informazioni sui loro assistiti ma devono osservare tutte le regole che le strutture sanitarie prevedono per il proprio personale interno al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela dei pazienti,nonché il segreto professionale .I referti diagnostici,le cartelle cliniche,i risultati delle analisi e i certificati possono essere consegnati in busta chiusa anche a persone diverse dai diretti interessati purché  munite di delega scritta . Inoltre  può accedere ai dati personali del defunto chi abbia un interesse proprio,o agisca a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

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