Piazza Cavour: per il parcheggio interrato il “ni” della Soprintendenza

 Da Michele Faiella

SALERNO – “Dai resoconti di stampa che si è avuto modo di leggere in questi ultimi giorni in merito alla presentazione da parte del Sindaco di Salerno del progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato in corrispondenza della Piazza Cavour emergono alcune imprecisioni e supposizioni non confortate da elementi reali, il tutto evidentemente derivato da una non perfetta conoscenza dei presupposti normativi che pure sono evocati. L’area oggetto dell’intervento, come l’intera Via Lungomare Trieste non risulta sottoposta a tutela paesaggistica da nessuno dei casi previsti dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. ii.). Appare opportuno tentare di esemplificare quali sono i casi che la legge prevede per definire le aree sottoposte a tutela paesaggistica proprio per sgombrare il campo da facili quanto inutili supposizioni derivanti dai semplici considerazioni sensoriali personali. I casiprevisti dalla legge sono essenzialmente tre: – aree di notevole interesse pubblico (art. 136); – aree tutelate per legge (art. 142); – aree sottoposte a tutela dai piani paesaggistici (artt. 143 e 146)- Nella prima fattispecie rientrano molte categorie di “cose immobili” di non comune bellezza (tra queste rientrano anche le ville, i giardini e i parchi, di cui si legge negli articoli di stampa, non tutelati dalla parte seconda della legge in quanto Beni Culturali), tali da attivare una ben precisa procedura di individuazione e di dichiarazione di rilevante interesse pubblico che si conclude in un atto pubblico emanato dalle regioni, notificato ai proprietari del bene e pubblicato sia in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sia nel Bollettino Ufficiale della regione. Per il Lungomare Trieste non è stata mai attivata tale procedura di tutela. La seconda categoria di Beni Paesaggistici è elencata nell’art. 142: tra gli undici casi previsti quello che potrebbe interessare è descritto alla lettera a) (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia…); ma il comma 2 dello stesso articolo esclude da queste fasce tutelate le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B. Purtroppo il Lungomare Trieste viene a trovarsi in questa categoria di esclusione. La terza categoria che la legge prevede di assoggettare a tutela paesaggistica è facilmente escludibile per il nostro caso in quanto la regione sta da decenni pensando alla redazione dei piani paesaggistici, al momento in qualche modo attivi solo nella Costiera Amalfitana ed in quella del Cilento meridionale. Esiste una quarta tipologia di aree sottoposte a tutela paesaggistica ed è quella citata all’art. 157 che fa salvi tutti i provvedimenti ed atti di “dichiarazione di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche” emessi ai sensi della pregressa normativa (legge n. 778/1922; legge n. 1497/1939; ecc.). In questa ultima categoria il comune di Salerno compare solo per alcune zone ben delimitate quali ad esempio l’area a valle del Castello Arechi, nonchè per una fascia del litorale compresa tra la foce dell’Irno e quella del Picentino. Come si è cercato di spiegare, per la zone interessata dall’intervento in questione non vi è alcuna norma di tutela paesaggistica che prevede una competenza di questa Soprintendenza. L’unica disposizione normativa che ha consentito alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di esercitare una certa forma di controllo è quella descritta all’art. 45 della legge (prescrizioni di tutela indiretta) allorquando consente la sola facoltà di “prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro”. In questo ristretto ambito di esercizio di forme di tutela indiretta, rivolta alla conservazione dell’integrità del bene culturale immobile costituito dal Palazzo S. Agostino, la Soprintendenza ha esaminato lo studio di fattibilità per la creazione del parcheggio sotterraneo alla attuale Piazza Cavour, verificando che in tale proposta progettuale non si riscontrassero alcuno dei pericoli per la conservazione sia dell’integrità dell’immobile, sia della prospettiva della facciata che prospetta la piazza. Il progetto, anzi, prevede un certo allontanamento del traffico veicolare lungo la Via Roma, allargando l’attuale risicato spazio pedonale antistante l’ingresso al Palazzo S. Agostino. E’ evidente che questa Soprintendenza dovrà esaminare tutte le successive fasi progettuali, ma sempre limitatamente all’ambito delle competenze che la legge riserva all’Ufficio. Si spera che quanto sommariamente riportato in merito al rapporto tra le attività progettuali poste in essere nell’area di Piazza Cavour con quella parte della legge che regola le ingerenze consentite agli Istituti dello Stato preposti alla tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici possa risultare utile a far meglio comprendere limiti e competenze che necessariamente devono essere rispettati affinchè l’azione di tutela stessa possa avere efficacia.” F.TO Il Soprintendente per i BAP di Salerno e Avellino Gennaro MICCIO.

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