Provincia: dimissioni di Cirielli ?

La redazione

SALERNO – Ci fa piacere riportare integralmente ed interamente l’intervento in aula del consigliere provinciale avv. Salvatore Memoli capogruppo del gruppo misto) sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente Cirielli presentata dallo stesso Memoli dopo uno studio giuridico molto accurato e ben soppesato:

<<<Signori Consiglieri, la recente sentenza n.277 del 2011 della Corte Costituzionale ha fornito un diverso orientamento giurisprudenziale per la lettura degli artt. 1,2,3 e 4 della legge 60 del 1953,relativamente alla parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

La portata di questa pronuncia è servita a definire controverse interpretazioni della stessa normativa,rese finora difficili  da ineleggibilità e di incompatibilità.

Tutti gli addetti ai lavori ritengono che questo genere di pronuncia della Corte sia da considerarsi e definirsi come “sentenza additiva” cioè quel genere di sentenze che colmano dei vuoti legislativi e riportano la materia trattata nell’ambito delle disposizioni di rango costituzionale.

 E’  chiaro che le finalità di questa pronuncia sono dirette a tutelare sia il parlamentare che l’esercizio di attività in corso ritenuto incompatibile con la candidatura al Parlamento (Sindaco- Presidente della Provincia).

Come è facile notare una graduale e diversa interpretazione giurisprudenziale ci restituisce una dimensione normativa che è destinata ad incidere sul vigente Ordinamento elettorale.

L’interpretazione di tutti gli addetti ai lavori verso questa pronuncia è tale da far ritenere che le cause di ineleggibilità verificatesi successivamente all’entrata in carica devono essere ritenute cause di incompatibilità sopravvenuta e consentono,in ogni momento,di far rilevare il divieto del doppio incarico.

La decisione della Corte Costituzionali ci autorizza a richiamare e approfondire la portata dell’art.13,comma 3,del decreto-legge 13 agosto 2011,n.138,convertito,con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011,n.148 che dispone:”le cariche di deputato e di senatore,nonché le cariche di governo di cui all’art 1,comma 2,della citata legge n.215 del 2004,sono incompatibili con qualsiasi

 altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali,alla data di indizione delle elezioni o della nomina,aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti,fermo restando quanto previsto dall’art.62 del testo unico d.i cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267”.

Il predetto articolo 13 ha di fatto introdotto una seconda e più ampia ipotesi di incompatibilità,sancendo in via diretta,generale ed immediata l’incompatibilità tra la carica di deputato o senatore ed ogni altra carica elettiva di natura monocratica.

E’ chiaro che questa incompatibilità introdotta dal “decreto Tremonti” opera tout court ogni qualvolta sussista un cumulo tra la carica parlamentare ed ogni altra carica elettiva monocratica.

Chiaro è, altresì che il  principio introdotto dalla Corte,sebbene comprensibilmente circoscritto ad una causa

petenti legata nella fattispecie alle sorti di un sindaco,è destinato a definire un rigido ed incontrovertibile divieto del doppio incarico riguardo ai soggetti ineleggibili alla carica di deputato,come individuati dall’art. 7 del DPR 361 DEL 1957.

Da tutti è condivisa la considerazione che “tale norma pone sullo stesso piano di ineleggibilità sia i Sindaci con popolazione superiore ai 20.000 abitanti,sia i Presidenti delle Giunte Provinciali” e che scatta l’incompatibilità sia per i Sindaci che per i Presidenti delle Province.

L’elemento di liaison tra il Sindaco di Comune superiore ai 20.000 abitanti ed il Presidente della Giunta Provinciale è da ricercarsi nell’art.7 lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n.361.Tale articolo al punto 1) inizia con l’affermare che “non sono eleggibili”,alla carica di Parlamentare nazionale (aggiungo) stabilendo una parità sostanziale tra le due cariche che generano la limitazione.

 Ribadisco che tale incompatibilità è considerata sopravvenuta e che consente di effettuare la odierna contestazione al presidente della Provincia di Salerno,richiedendo ai sensi dell’art.63 del TUEL la sua decadenza per le cause di incompatibilità originarie e sopravvenute.

La giustificazione di una siffatta posizione sta nel ritenere sussistente la causa di incompatibilità,in capo al presidente della Provincia,per essere l’on. Edmondo Cirielli,al contempo membro in carica del Parlamento nazionale.

Per questo motivo ho presentato la mozione sull’incompatibilità all’attenzione del Consiglio Provinciale di Salerno affinchè il Consiglio ai sensi dell’art. 69 del TUEL,verificata l’esistenza della causa di incompatibilità originaria o sopravvenuta,la contesti al Presidente riconoscendogli i termini per formulare le sue osservazioni, entro dieci giorni da oggi.

Va da sé che dalla data del ricevimento delle osservazioni,il Consiglio avrà un tempo per valutarle,per cui chiedo al Presidente del Consiglio Provinciale di provvedere alle convocazioni di rito dell’assise per pervenire,successivamente, alla definitiva deliberazione sulla causa di incompatibilità.

In breve sintesi sono questi i fatti che vengono posti all’attenzione di ogni singolo Consigliere e che determinano una valutazione oggettiva della situazione reale ed una strada per uscire da questa vistosa anomalia  istituzionale che arreca pregiudizio,in primo luogo, all’Ente Provincia.

Di fronte a  fatti che determinano conseguenze dannose per la vita dell’Ente credo che ogni singolo Consigliere,al di là dei ruoli di maggioranza e di opposizione,abbia il dovere di essere,in modo imparziale e corretto,vigile tutore delle Istituzioni.

Allo stato, per l’on.Cirielli ,l’essere Presidente della Giunta Provinciale rappresenta una causa ostativa alla sua candidatura al Parlamento Nazionale e pertanto a nulla rileva,a mio parere,il fatto che la Giunta della Camera non abbia inteso tutelarsi pronunciandosi sulla incompatibilità del ruolo di Parlamentare con quello di Presidente della Provincia di Salerno.

Alla pari degli Organismi di controllo e vigilanza parlamentare,il Consiglio Provinciale è legittimato dalla sua riconosciuta autonomia politica e dalla sua incontrovertibile potestà regolamentare a disciplinare i lavori del Consiglio ed a rilevare tutto quanto impedisce un regolare svolgimento,anche per effetto di situazioni individuali di incompatibilità e di ineleggibilità dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale ha l’obbligo,una volta che ne è stato informato o che ne sia venuto a conoscenza,di una palese e riscontrata limitazione di uno dei suoi componenti e nella fattispecie dell’on.le Edmondo Cirielli,nella duplice qualità di Parlamentare Nazionale e Presidente della Giunta Provinciale,di iniziare le procedure di contestazione onde rimuovere quegli ostacoli che gli consentano una sua regolare e corretta  convocazione e ciò anche al fine di tutelare la sua piena legittimazione negli atti,via via assunti.

Non si può certo affermare che la disciplina sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei Parlamentari Nazionali con le cariche locali,risulti chiara ed organicamente definita,per essersi  la stessa stratificata nel tempo.

Spesso gli interventi in questo ambito sono stati contraddittori e nemmeno tanto si può ritenere sia stato di aiuto il Testo unico in materia di ordinamento delle autonomie locali,da tutti conosciuto come TUEL.

Ma il Testo unico ha raccolto un generale convincimento di disciplinare la natura delle cariche e le incompatibilità derivanti dal cd “doppio incarico”.

Tuttavia ci sono voluti altri interventi giurisprudenziali e legislativi per evidenziare e dare importanza al generale fastidio del corpo elettorale a sopportare i cumuli di cariche talvolta anche tra loro conflittuali.

L’assommarsi di cariche elettive incide negativamente sia sull’imparzialità sia per il pregiudizio che il temporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l’eletto è parte,come ha riconosciuto la stessa Corte Costituzionale.

Si noti che la stessa Corte Costituzionale il cui sentire giuridico,nel suo valore puro e cristallino,sembra cogliere l’ansia degli elettori e dei cittadini,ha sentito la necessità di livellare le situazioni di oggettiva incompatibilità -per genus- definendo un principio che tutela costituzionalmente lo svolgersi delle funzioni elettive e stabilisce la necessità di porre rimedio tutte le volte in cui si determina una condizione di concentramento di cariche,avendo uno sguardo ben oltre la sola posizione di un Parlamentare eletto sindaco di un Comune superiore ai 20.000 abitanti.

Non si comprenderebbe una definizione di incompatibilità da parte della Corte ridotta in capo ad un solo profilo istituzionale,soltanto perché nella sentenza 277 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei richiamati articoli riferendosi al solo Sindaco di un Comune superiore ai 20.000 abitanti.

La Costituzione ci ricorda all’art. 3 un principio di eguaglianza,per cui quanto deciso per i Sindaci vale anche per l’incompatibilità dei parlamentari nazionali eletti presidenti delle giunte provinciali.

Tale rielaborazione giurisprudenziale è destinata a dare luogo a nuovi scenari elettorali e a stabilire una sorte di semaforo rosso tutte le volte che si potrebbe incorrere in una incompatibilità da doppio incarico. Ed è per questo motivo che si crea una correlazione tra il deciso della Corte e l’orientamento dei cittadini,sempre più motivati a tutelare la partecipazione democratica e a vigilare affinchè il potere non si concentri deplorevolmente nelle mani di pochi.

La sussistente incompatibilità del Presidente della Provincia,in quanto Parlamentare Nazionale,esige una correzione che incombe su questo Consiglio come legittima iniziativa politica e destinata a correggere quanto sopravvenuto a seguito delle modifiche più volte citate del nostro Ordinamento.

Va da sé che oggi noi assistiamo al riproporsi di una disciplina normativa in questo ambito che si riporta alla previgente,reintroducendo un principio che pacificamente aveva già esplicato effetti benefici per tutti.

Una riflessione importante voglio farla richiamando la condizione di incompatibilità in cui è incorso il Presidente della Provincia di Salerno dal momento che è stata disciplinata tout court una seconda incompatibilità tra la carica di Deputato o Senatore e la carica ricoperta dallo stesso fin dal 2009 che gli ha garantito la posizione monocratica di Presidente della Giunta Provinciale.

Per effetto delle argomentazioni presentate a questo Consiglio Provinciale,il Presidente della Giunta Provinciale on. Cirielli avrebbe dovuto,quindi, di sua iniziativa dimettersi,non avendolo fatto ci mette nella condizione di contestargli la incompatibilità chiedendone la decadenza,anche per evitare che incorra nell’usurpazione di funzioni in spregio alla legge.

Non si può sottacere che lo stesso Presidente della Giunta Provinciale,a più riprese, non ha perduto occasione,anche in questa stessa aula,per manifestare la propria volontà di continuare l’esperienza parlamentare nazionale.

Una circostanza-quest’ultima- che avvalora ancora di più l’effettivo permanere in uno stato di palese incompatibilità dell’on.Cirielli,sempre più stretto nell’adempimento dei doveri connessi all’espletamento di due mandati elettivi,tra loro in conflitto.

Non basta ricordare che è imminente la data in cui lo stesso dovrebbe decadere dalla carica di Presidente della Provincia; ricordo che la corrente legislatura alla Camera dei dei Deputati si è aperta con la prima riunione del 29 aprile 2008 talchè il 180° giorno antecedente la scadenza  del quinquennio cade il prossimo 30 ottobre.

Se non fosse intervenuto il Decreto Tremonti,con la sua attuale formulazione della doppia incompatibilità,avrebbe operato,in tal senso, il combinato disposto dell’art. 62 TUEL e dell’art 7 DPR 361 del 57.

La novità legislativa introdotta dal Decreto Tremonti,con tutti i suoi limiti per non aver disciplinato completamente le possibili fattispecie come ad es. l’anticipo del fine legislatura, ha introdotto “ l’immediata incompatibilità”,cioè ci permette di considerare che il Presidente di questa Provincia si trovi,attualmente,in una condizione di incompatibilità tra le due cariche ricoperte.

E’ vero che secondo la previsione del Decreto Tremonti tale incompatibilità “si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del decreto”,tuttavia la posticipazione di tale effetto non impedisce di considerare sussistente tale incompatibilità.

Sono convinto di tale interpretazione e sono sicuro che si potranno attivare tutte le iniziative giudiziarie per consentire che la stessa interpretazione che in sede giudiziaria è stata riservata ai Sindaci di comuni con popolazione superiore di 20.000 abitanti,possa essere estesa-de plano- anche ai Parlamentari nazionali che ricoprono la carica di Presidente della Giunta Provinciale.

In ciò si giustifica la odierna iniziativa per dichiarare la decadenza del Presidente Cirielli.

Tutto ciò lo esige il nostro status di eletti dal popolo di questo territorio,chiamati con suffragio diretto a governare questo Ente Territoriale e a preservarlo da tutte le possibili minacce che paralizzano il suo corretto funzionamento nell’interesse sovrano dei cittadini e del territorio.

E’ da questo convincimento che sono stato motivato a presentare questa mozione:la forza di una interpretazione ineccepibile degli effetti sia della sentenza 277 del 2011 della Corte Costituzionale che degli effetti dell’introdotta incompatibilità dal Decreto Tremonti,mi hanno convinto della urgenza di promuovere una forte iniziativa rivolta alla tutela dell’Ente Provincia di Salerno.

D’altra parte ogni singolo Consigliere è parte di un organismo politico-rappresentativo del quale deve farsi garante in quanto è esso stesso,con la sua autonomia, espressione degli elettori.

Ricordo a me stesso che ogni singolo Consigliere rappresenta la Provincia ed ha diritto di promuovere iniziative,per l’espletamento del mandato,in via ordinaria,per

tutelare gli interessi protetti dalla legge,attraverso la presentazione di interrogazioni,interpellanze,mozioni,ordini del giorno e risoluzioni.

La mozione odierna trova la sua forza politica nell’interesse a definire la dimensione ed il ruolo- attuale e nell’immediato futuro- degli Organi di questo Ente.

Non si tratta di disgiungere dalla vita del suo massimo vertice elettoralmente eletto- il Presidente della Giunta Provinciale- il Consiglio Provinciale. Semmai interessa sottolineare,potendolo fare,l’autonomia che presiede alla vita del Consiglio Provinciale e la sua prerogativa di continuare a governare il territorio,in questo difficile ed unico momento di trasformazione politica ed istituzionale delle Province,sottoposte ad una dieta politica e,forse,ad una riduzione di competenze ordinarie,con non pochi disagi e disorientamenti per la collettività (cittadini ed enti del territorio).

Un’ultima considerazione vorrei dedicarla al ruolo politico-istituzionale del Presidente Cirielli,verso il quale esprimo il mio deferente e rispettoso apprezzamento per le funzioni svolte,in questo Ente e nel Parlamento della Repubblica Italiana,dove peraltro ricopre il prestigioso incarico di Presidente della Commissione difesa.

Non è pleonastico ricordare che il nostro Paese vede impegnati, in numerose missioni all’estero,migliaia di donne ed uomini in armi e che l’attualità dei temi che avvolge questo capitolo di impegno politico richiama costantemente ad una presenza-vigilanza a cui non si è mai sottratto,per contenuti e per presenza,l’on. Cirielli.

Ho avuto modo di precisare e definire le mie conoscenze sull’operato politico del Parlamentare Cirielli e con mia sorpresa ho potuto constatare il non comune e prestigioso lavoro dello stesso durante la XIV,XV e,soprattutto,la XVI legislatura.

Senza cadere in piaggeria devo ricordare che su 630 parlamentari si è classificato 8° per presenza,con pochissime assenze e con alcune missioni,legate al suo mandato di Presidente di Commissione. Lo stesso,nella attuale legislatura, è firmatario di 35 disegni di legge e co-firmatario di altri 113,facendo il relatore per ben 21 di questi disegni di legge; è primo firmatario di 53 emendamenti e per 6 è co-firmatario;è primo firmatario di  78 interrogazioni con risposta scritta etc.

L’insieme di questi dati ci restituisce una informazione lusinghiera su come l’on. Cirielli svolge il suo mandato Parlamentare. Ovviamente a tutto ciò che è attività di aula deve essere aggiunta la proficua e ben nota attività di Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

Dal 2009 è Presidente della Giunta Provinciale di Salerno ed in tale ambino sono migliaia le deliberazioni assunte,con le quali ha dato il suo impulso programmatico e di governo alla guida di una delle Province più grandi del nostro Paese.

Non intendo esprimere una valutazione politica sul merito delle cose fatte dall’on. Cirielli,mi basta sottolineare che le ha fatte,in un momento politico già affetto dalla contrazione dei trasferimenti finanziari dal Governo centrale agli Enti locali.

Come presentatore di una mozione che sollecita la sua decadenza dalla carica di Presidente della Giunta Provinciale non sono chiamato a valutazioni politiche bensì alla urgenza di far rispettare la Legge,anche se si trattasse di mio fratello.

La soluzione di questa sussistente incompatibilità tra la posizione di Parlamentare nazionale e di Presidente della Giunta Provinciale,certamente restituirà l’on Cirielli all’agone nazionale per una più incisiva tutela del nostro territorio ma allo stesso tempo permetterà a questo Consiglio Provinciale di continuare ad essere organismo di indirizzo e di controllo politico,soprattutto in questo residuo arco temporale che ci avvia verso trasformazioni non attese e sofferte e che-peggio- svuoteranno,senza sapere né come né quando ne quanto,di tutte le prerogative istituzionali senza sapere niente del futuro del nostro territorio>>>.

            La mozione di sfiducia dell’avv. Memoli, come egli stesso ha ribadito, espone il Presidente ad un rischio molto grosso circa la sua successiva incandidabilità alla Camera dei Deputati. Sarebbe più giusto dimettersi e rimandare l’Ente alla sua nuova dimensione elettorale con votazione di pochi eletti. Vedremo come andrà a finire.

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