“Governo Letta: prospettive per il lavoro”

 

Venerdì 31 maggio 2013

Ore 8.30 – 13.30

Mediterranea Hotel Salerno

 Ing. Rossano Festa

Direttore Direzione Territoriale Lavoro Salerno

ASPETTI CRITICI DELLA LEGGE FORNERO

 

Oggi con la legge Fornero il Governo ha cercato di dare una risposta alle politiche del lavoro nell’intento di favorire l’occupazione, ma, ahimé, già una legge che titola “La riforma del mercato del lavoro in un’ottica di sviluppo” fa pensare ad un’utopia in quanto guardandoci intorno notiamo solo fabbriche che chiudono, imprese che falliscono o vanno altrove, crisi totale per l’occupazione a causa di un lavoro che ormai non c’è più.

Come è possibile pensare ad una prospettiva di crescita in questo contesto? Come è possibile applicare oggi una legge che guarda al futuro?

Futuro che può essere anche fra cinque, dieci anni, ma non certamente può essere attuato in questo momento storico.

Una legge che si presenta senza proroghe della mobilità e del relativo finanziamento, che preclude da tale disciplina le imprese minori con dipendenti inferiori a 15 unità, un’ASPI che viene gravata sulle aziende stesse e finendo per essere una sorta di contributo di solidarietà per coloro che non possono accedere agli ammortizzatori sociali.

Abbiamo un incremento dei costi aggiuntivi per i contratti a tempo determinato, un aumento contributivo per gli apprendisti sempre a danno dei datori di lavoro, incremento di aliquota per le gestioni separate presso l’INPS, nuovi contributi per i fondi di solidarietà bilaterali, incremento contributivo per i soci dipendenti di cooperative, ecc..

Ma come è possibile attuare una norma del genere quando da anni si dice che le imprese non riescono più a sopportare una pressione fiscale e contributiva così elevata? Ma come può esserci un’occupazione con questa normativa?

Pertanto detta legge dovrà essere assolutamente modificata se non del tutto cambiata con l’aumento del grado di flessibilità sul mercato del lavoro, unitamente ad una moderazione salariale e ad un bonus sulle assunzioni.

Ma se da un lato ciò può essere uno stimolo alla crescita occupazionale, dall’altro non può soddisfare una crescita produttiva.

Accanto a tale nuova riforma del mercato del lavoro si devono far corrispondere nuovi istituti di tutela del modello produttivo.

Pertanto, in congiunta a politiche attive del lavoro devono essere attuate innovative politiche industriali per accompagnare tale fase di transizione.

Ciò, per esempio, può essere attuato assumendo a riferimento quei sistemi locali produttivi che attivano i bacini del mercato del lavoro.

Da un lato bisogna quindi stimolare la crescita  complessiva del nostro sistema in termini di competitività internazionale centrata su innovazione e qualità di prodotti, dall’altro contenere i salari per i lavoratori e formarli adeguatamente e con continuità.

Si rende necessaria, dunque, sia l’elaborazione di un sistema di tutele che vada al di là delle singole figure contrattuali, sia interventi che rimuovano le segmentazioni dell’attuale mercato del lavoro dove alcune fasce di lavoratori sono caratterizzate da una condizione di perenne precarietà senza la possibilità di acquisire competenze professionali o mezzi finanziari per migliorare la loro posizione.

ASSENZA SGRAVI DI MOBILITA’

L’assenza del provvedimento legislativo di proroga della mobilità per l’anno 2013 e del relativo finanziamento comporta un blocco degli incentivi e quindi dell’occupazione.

Si tratta di uno strumento legislativo che nel tempo aveva consentito di ottenere ottimi risultati di occupabilità e pertanto, con l’aggravarsi delle situazioni di difficoltà economica, poteva continuare a rappresentare per i datori di lavoro un ottimo stimolo ad assumere.

La deroga per l’iscrizione nelle liste di mobilità, fino al 31 dicembre 2012, era possibile anche per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupavano anche fino a 15 dipendenti.

Nella legge di stabilità per il 2013 non è stata inserita la proroga annuale alla previsione contenuta nell’art. 4 della Legge n. 236/1993, che consente ai lavoratori licenziati in forma individuale di essere iscritti nelle liste della “piccola mobilità”, e neanche allo stanziamento necessario a finanziare gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti in tali liste.

Pertanto le imprese di minori dimensioni, cioè con un numero di dipendenti inferiore a 15, resteranno escluse dalla disciplina di mobilità.

LICENZIAMENTI A PAGAMENTO

L’ASPI sostituisce, migliorandolo, il trattamento di disoccupazione, tuttavia i maggiori oneri ricadono sulle aziende.

Infatti a fronte di una pur giusta tutela dei lavoratori, vengono danneggiati i datori di lavoro che procedono ai licenziamenti, dovuti nella maggior parte dei casi all’impossibilità di far fronte ad un elevatissimo costo del lavoro cui non corrispondono margini di utile adeguati.

Si tratta del cosiddetto contributo di interruzione posto a carico del datore di lavoro che, per motivi diversi dalle dimissioni, decida di interrompere il rapporto in essere con il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Il contributo di interruzione è dovuto da tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (quindi anche inferiore a 15), comportando di conseguenza un nuovo onere contributivo anche in capo alle piccole imprese.

Inoltre, il contributo va versato anche in riferimento a quei lavoratori che, pur avendone diritto in teoria, non possiedono, all’atto del licenziamento, i requisiti contributivi previsti per accedere agli ammortizzatori sociali, finendo per essere una sorta di contributo di solidarietà.

 

COSTI AGGIUNTIVI PER IL TEMPO DETERMINATO

 

Dal 1° gennaio 2013 abbiamo un inasprimento della contribuzione dovuta all’INPS da parte delle aziende per i contratti a tempo determinato.

Tale scelta rischia di spaventare ulteriormente i datori di lavoro, spingendoli a contrarre ancora la propria domanda di manodopera. Non è certo aumentando la contribuzione su una determinata tipologia contrattuale che si spingono le aziende ad optare per scelte differenti. Tale percorso si sarebbe dovuto intraprendere con una reale flessibilità in uscita e con una revisione del costo del lavoro che in Italia raggiunge livelli ormai insostenibili per le aziende.

AUMENTO CONTRIBUTI PER APPRENDISTI

A partire dal 1° gennaio 2013 la contribuzione dovuta per gli apprendisti aumenterà dell’1.61% per effetto del comma 36 dell’art. 2 della Legge Fornero.

Il contributo è destinato al finanziamento dell’ASPI per i lavoratori con la qualifica di apprendista; la misura prevista si applicherà a tutti gli apprendisti compresi quelli assunti a partire dal 1° gennaio 2012 per i quali era stato previsto lo sgravio totale di contributi; per tali ultimi soggetti, pertanto, l’azienda dovrà comunque sostenere un costo pari all’1.61% della retribuzione imponibile.

ASSUNZIONE DONNE NON INCENTIVATA

Le assunzioni delle donne con agevolazione al 50% dei contributi a carico delle aziende, prevista dall’art. 4 comma 11 della Legge Fornero, non risulta operativa per mancanza dei decreti che dovranno stabilire i territori di residenza “agevolabili”, nonché il concetto di “impiego non regolarmente retribuito” citato dalla norma.

E’ pertanto certo che dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento previsti dall’ormai abrogato art. 54 del D.lgs. 276/2003 non potranno essere più avviati, mentre la nuova forma agevolativa è ancora in attesa di poter essere utilizzata dalle aziende che si trovano a dover prendere decisioni in un clima di incertezza.

NUOVO CONTRIBUTO FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

 

E’ prevista la stipula di accordi collettivi o contratti collettivi finalizzata alla creazione di fondi di solidarietà bilaterali, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, volti ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In mancanza dei citati accordi o contratti collettivi, si procede all’istituzione di un fondo di solidarietà residuale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In entrambi i casi è stabilito che la gestione finanziaria dei predetti Fondi dovrà avvenire anche con una contribuzione a carico delle aziende datrici di lavoro.

AUMENTO ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

A partire dal 1° gennaio 2013 l’aliquota della gestione separata riferita ai titolari di altra posizione previdenziale obbligatoria aumenta dal 18% al 20%.

Questa aliquota si applica anche agli associati in partecipazione ed ai professionisti che non hanno l’obbligo di versamento ad altra cassa previdenziale.

A partire dal 1° gennaio 2014 anche l’aliquota ordinaria della gestione separata subirà un incremento dall’attuale 27,72% al 28,72%

 

AUMENTO PER I SOCI DIPENDENTI DI COOPERATIVE

EX D.P.R. 602/70

Le cooperative ex D.P.R. 602/70 che impiegano soci con rapporto di lavoro dipendente,  a partire dal 1° gennaio 2013 e subordinatamente all’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, subiranno un graduale allineamento all’aliquota dell’1,31% con incrementi di 0,26 punti percentuali dal 2013 al 2016 e di 0,27 dal 2017.

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