LA LEGGE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE D’ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA.

Rubrica d’informazione giuridica a cura di PIETRO CUSATI

Nel primo trimestre di quest’anno sono undici le leggi approvate dal Consiglio Regionale della Campania.Sono quasi raddoppiati i provvedimenti legislativi rispetto ai trimestri degli anni precedenti,4 nel 2013,6 nel 2012,5 nel 2011 e 6 nel 2010.
Nel mese gennaio di gennaio di quest’anno sono state approvate 6 leggi :
La nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, prorogati i termini della legge regionale n.19 del 2009 per il rilancio dell’economia,il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014,la legge di stabilità 2014,il riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Campania,le modifiche allo statuto della regione. Sono quattro invece le leggi regionali approvate nel mese di febbraio di quest’anno:le modifiche alle norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva,la disciplina per il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno,l’Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania e la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale. Nel mese di marzo il Consiglio Regionale ha approvato soltanto la legge in esame la n.11 del 10 marzo 2014 concernente la valorizzazione dei locali, dei negozi,delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie. La legge n.11, del 10 marzo 2014 ,composta da sette articoli , pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.17 ,del 10 marzo 2014, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
La Regione Campania,in collaborazione con i Comuni,incentiva le iniziative per la valorizzazione degli esercizi commerciali a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie,delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri. La norma prevede l’istituzione degli elenchi regionali delle predette iniziative che svolgono l’attività da almeno cinquant’anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico o dedite alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico. Inoltre è previsto anche il registro delle imprese storiche ultracentenarie. Infine l’art.5 della citata legge prevede la concessione dei finanziamenti previa stipula tra gli enti locali e i proprietari degli immobili ed i gestori delle relative attività,di una apposita convenzione che stabilisce i vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d’uso e dei caratteri salienti del locale o dell’impresa,come elementi meritevoli di tutela .

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