SINTESI DEL CALENDARIO PER L’ANNATA VENATORIA 2014/2015

 

da Uff. stampa Regione

Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale stabilisce l’apertura della stagione di caccia a partire dalla terza domenica di settembre. Fino al 30 ottobre sarà possibile cacciare la tortora, anche se fino al 29 settembre sarà possibile la caccia esclusivamente da appostamento. Fino al 30 novembre la quaglia, fino al 19 gennaio 2015 sarà possibile cacciare la alzavola, la canapiglia, la folaga, il germano reale, la marzaiola, la gazza e la ghiandaia, per gazza e ghiandaia. Fino al 29 settembre l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento. Fino al 31 gennaio 2015 sarà possibile cacciare il fagiano (fino al 29 settembre e dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli Ambiti territoriali di caccia), il fischione, il mestolone, il moriglione e la volpe. Per la volpe, però, la caccia deve essere effettuata dalla terza domenica di settembre al 29 settembre senza l’ausilio del cane da seguita, dal 1 ottobre al 31 dicembre con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in battuta, dal 1 al 31 gennaio solo in battuta. Tutte le battute devono essere autorizzate dalle Province competenti che hanno l’obbligo di definire in anticipo le zone in cui possono essere svolte.

Dal 1 ottobre al 30 novembre sono state individuate come specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli Ambiti territoriali di caccia il coniglio selvatico e la starna (anche se l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro).

Sono cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre l’allodola, il merlo, il cinghiale e la lepre comune, anche se per quest’ultima specie le Province adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull’analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie.

Dal 1 ottobre al 19 gennaio 2015 sarà consentita la caccia della beccaccia (con la limitazione dell’orario di caccia dalle 7:30 alle 16:00), la pavoncella, il tordo bottaccio, la cesena, il codone, il combattente e il porciglione.

Dal 1 ottobre al 31 gennaio 2015 sarà possibile cacciare il beccaccino nella sola forma della caccia vagante, il frullino e il tordo sassello, mentre fino al 9 febbraio il colombaccio con la limitazione dal 1 gennaio al 9 febbraio di adottare esclusivamente la caccia da appostamento e il carniere giornaliero massimo di 5 capi, la cornacchia grigia con la limitazione, per il periodo dal 20 gennaio al 9 febbraio di adottare la forma di caccia da appostamento.

Per il periodo dal 21 gennaio al 9 febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose o parzialmente rocciose.

Così come stabilito dal vigente piano faunistico, l’attività programmata oltre il 31 gennaio non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi. Inoltre, in presenza di eventi sfavorevoli alla beccaccia le province dovranno disporre l’immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate e pubblicizzare tale interdizione. Nel caso di annata siccitosa l’inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Per la beccaccia solo dalle 7.30 alle 16.

Ciascun cacciatore, inoltre, non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana (comprese anche quelle effettuate nelle aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie e in altre regioni). Non è consentito cacciare il martedì e il venerdì. Nei Siti di interesse comunitario (Sic), nei proposti Siti di interesse comunitario (Psic) e nelle Zone di protezione speciale è giornata di silenzio venatorio anche il lunedì. I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in Ambiti territoriali di caccia della Campania devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania, sia quelle previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza.

Prima della terza domenica di settembre sono previste alcune giornate definite di “preapertura”. Il 1, 4 e 7 settembre per la tortora solo da appostamento; nei giorni 1, 4, 7, 11 e 14 settembre per la gazza e la ghiandaia soltanto da appostamento. Non è tuttavia consentita la caccia nelle Zone di protezione speciale della regione.

A causa della diminuita consistenza faunistica, e per una scelta di tutela ambientale e di politica venatoria consolidata, la Giunta regionale, per l’intera stagione, vieta la caccia della coturnice, del cervo, del daino, del capriolo, della moretta. È vietata, inoltre, l’attività venatoria su specie non elencate anche se l’attività venatoria è prevista dagli elenchi della legge 157/92 e della legge regionale 26/2012 e s. m. i.

Un discorso a parte per le aree della “Rete Natura 2000” Sic (Siti di interesse comunitario), i Psic (proposti siti di interesse comunitario) e le Zps (Zone di protezione speciale) dell’intero territorio regionale. In queste aree, infatti, è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione Via-Vas nella Valutazione di incidenza dei precedenti calendari venatori e nella Valutazione ambientale strategica-Valutazione di incidenza del piano faunistico venatorio della Campania 2013-2023.

In tali aree dal 1 al 30 ottobre è consentito cacciare la quaglia e la tortora, dal 1 ottobre al 30 novembre la starna, solo se presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli Atc, dal 1 ottobre al 31 dicembre l’allodola, la beccaccia il merlo, il fagiano (nel mese di dicembre la caccia è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell’Atc), il cinghiale, il coniglio, la volpe e la lepre (interdetta se è documentata la presenza di lepre italica). Dal 1 ottobre al 10 gennaio è consentito cacciare la cesena, il tordo bottaccio e il tordo sassello. Dal 1 ottobre al 19 gennaio è consentita la caccia di: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino esclusivamente in caccia vagante, fischione, frullino, gallinella d’acqua, marzaiola, mestolone, moriglione. Dal 1 ottobre al 9 febbraio: colombaccio (da 1 gennaio al 9 febbraio solo caccia da appostamento e carniere massimo giornaliero di 5 capi) e cornacchia grigia (dal 1 gennaio al 9 febbraio solo caccia da appostamento). In tutte le aree Natura 2000 non è consentita la caccia al porciglione e al codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di lodolaio e gufo. Nelle Zone di protezione speciale è consentita la caccia solo dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Nel provvedimento approvato in Giunta vengono anche individuati i capi che è possibile abbattere in ogni battuta di caccia. Per la fauna stanziale 2 capi complessivi per giornata con la limitazione a un capo per il cinghiale, la lepre, la starna e il coniglio (per queste ultime due solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli Atc). Il prelievo stagionale non dovrà superare i 5 capi per la starna e per il coniglio, 10 capi per la lepre.

Per la fauna migratoria, invece, il carniere è fissato a 20 capi complessivi per giornata (quindici nelle aree Psic, Sic e Zps) con alcune limitazioni: 15 capi per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; 10 capi per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; 5 capi per pavoncella, quaglia e tortora e, da gennaio, anche per il colombaccio; 3 capi per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle aree contigue del Parco del Vesuvio il carniere è di due beccacce, tre quaglie e tre tortore. Il prelievo stagionale per la fauna migratoria non dovrà superare i 25 capi per pavoncella, quaglia e tortora, quindici capi per codone, combattente e porciglione, 20 capi per beccaccia, 50 per allodola.

In caso di abbattimento di lepri i cacciatori sono invitati a segnalare all’Ispra data e località dell’abbattimento inviando, se possibile, una foto digitale del capo abbattuto.

Le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località e rese note con ampio anticipo. Le aziende faunistico-venatorie, entro l’inizio della stagione, possono proporre alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, la modifica, per tutto il periodo, dei giorni settimanali prestabiliti. La decisione della Provincia deve essere comunicata anche all’Uod Pesca Acquacoltura e Caccia della Regione Campania, al comando del Corpo forestale dello Stato competente per territorio e agli Uffici provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche in caso di caccia alla volpe.

Il calendario venatorio completo sarà pubblicato sul sito www.campaniacaccia.it e sui siti istituzionali della Regione Campania.

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