L’EROGAZIONE DEI RIMBORSI DELLE IMPOSTE

 

Rubrica di informazione giuridica a cura di

Pietro CUSATI

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto ad essere rimborsato .I rimborsi possono essere richiesti  con la dichiarazione dei redditi ,modello 730 o modello Unico o con una apposita istanza.

Chi utilizza il modello 730 può ottenere il rimborso Irpef ,se di importo superiore a 12 euro,direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. La somma sarà accreditata nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto. Nel caso in cui il rimborso non è stato erogato, si può presentare istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. Occorre allegare alla richiesta la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato

le imposte. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio riceveranno il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Per i modelli 730 presentati a partire dal 2014 (dichiarazioni dei redditi 2013), la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto una novità importante. In pratica l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso

complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non dal datore di lavoro o ente pensionistico.

Quando dalla dichiarazione dei redditi ,modello Unico , risulta un credito e nella compilazione del quadro RX il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso  l’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli,rimborsa la somma spettante.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L’importo in questione potrà essere rimborsato

solo su apposita richiesta del contribuente e dopo che l’ufficio ha verificato che lo stesso credito non è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni

successive. Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto,per esempio, errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale

dell’obbligo di versamento, è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento. DECADENZA

Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni,imposte indirette,esempio imposta di registro, imposte di successioni e donazioni, bollo, 36 mesi.

L’istanza di rimborso va presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente ,per esempio quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.La domanda di rimborso può essere accolta o respinta. In quest’ultimo caso, il contribuente

può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto Se l’ufficio non risponde, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta ,per i rimborsi è previsto l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione della

domanda, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria entro il termine di prescrizione ,ordinariamente decennale.

pietrocusati@tiscali.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *