CONDONO: per cambio destinazione d’uso

 

Da avv. Giovanni Maria di Lieto

 

ROMA – Il Consiglio di Stato, Sez. I^, in adesione alle tesi sostenute dall’Avv. Giovanni Maria di Lieto (difensore del Sig. Pasquale Bottone), esprime parere favorevole, nell’Adunanza di Sezione del 25/11/2015, che il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto a marzo 2004 da P. Bottone debba essere accolto.

In data 27/02/1995, il Sig. Pasquale Bottone presentava istanza di condono per mutamento di destinazione d’uso dell’area sita in Ravello, alla località Ponte. L’oggetto dell’istanza di condono si sostanziava nella costruzione di un parcheggio (sbancamenti, riempimenti, livellamenti di terreno e simili), con opere accessorie (baracca, tettoia, etc.).

In pendenza del procedimento di condono, il Responsabile dell’UTC del Comune di Ravello ordinava la demolizione e la riduzione in pristino dell’area interessata dagli interventi edilizi abusivi e dei due manufatti (ordinanza del Responsabile UTC n. 69 del 15/10/2004).

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto a marzo 2004,               l’Avv. Giovanni Maria di Lieto deduceva la illegittimità degli atti, in particolare per i seguenti motivi:

a) l’esame della domanda di condono edilizio deve precedere ogni iniziativa repressiva (la richiesta di condono impedisce definitivamente che l’ordine di demolizione preventivamente adottato possa produrre i suoi effetti). E’ obbligatorio definire previamente il procedimento di condono. Può individuarsi nell’ordinamento un principio di carattere generale secondo il quale l’amministrazione è vincolata – prima di procedere alla adozione come alla riadozione dei provvedimenti sanzionatori – a valutare previamente la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate a ottenere il rilascio di provvedimenti di condono, adottando al riguardo un espresso e motivato provvedimento;

b) inoltre, l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino impugnata non applica e contraddice la destinazione di zona del piano regolatore generale di Ravello che prevedeva – nell’area interessata dall’intervento edilizio abusivo – la realizzazione di parcheggio da affidare con prelazione al privato.  

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso con questa motivazione:

“L’ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo adottato in pendenza di istanza di condono contrasta con l’art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 perché il disposto normativo impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia abusiva.

Inoltre, nel caso di specie l’abuso edilizio risale nel tempo e, quindi, per imporre la demolizione e la rimessione in pristino è necessario dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico”.

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