SCUOLA: personale educativo, al via i ricorsi

Da Marco Bencivenga

Dopo l’esclusione degli educatori dal bonus dei 500€, al fine di recepire le istanze del personale educativo, sono partiti i primi ricorsi ai quali hanno fatto seguito quelli intrapresi dalle principali sigle sindacali. Lo staff che ha posto in essere il primo contenzioso è quello dei “Legali per il Personale Educativo”, composto dagli avvocati Margaret Infante e Lidia Antolini, nonché dal sindacalista Snals, prof. Umberto Mancini. 

Li abbiamo incontrati per approfondire i principali aspetti nevralgici di una delle categorie più discriminate della scuola italiana.

D. Avv. Infante neppure il bonus agli educatori. Quindi secondo il MIUR gli educatori non sono docenti, come invece voi del gruppo “Legali per il Personale Educativo” postulate da qualche tempo?

R: Il bonus aggiornamento spetta agli educatori allo stesso modo degli altri docenti. In primis perché la legge impone a tutto il personale della scuola l’obbligo di aggiornamento e quindi implicitamente anche agli educatori, sebbene siano stati esclusi. In secundis, ma non meno importante, anzi direi il contrario, il personale educativo è personale docente. Non siamo noi educatori a dirlo, ma il nostro contratto collettivo nazionale, lo dice la Corte del Conti ed infine il TAR Lazio in una sentenza del 2014, ha rimarcato che il personale educativo è personale docente equiparato a tutti gli effetti ai docenti della scuola primaria. Per questo abbiamo ritenuto di dover far valere le nostre ragioni ancora una volta in sede giudiziaria e siamo fiduciosi in un esito positivo.

D. Prof. Mancini, parliamo di mobilità. Quali sono le disposizioni che attualmente si applicano a tale personale in tema di mobilità?

In collaborazione con lo SNALS, al tavolo sulla mobilità, sono state inviate varie soluzioni, tra le quali lo svincolo al pari dei docenti per la mobilità interprovinciale in deroga al vincolo triennale . Grazie alla nostra pressione siamo riusciti a strappare una piccola vittoria contro una disparità di trattamento costante e quotidiana.

D. Avv. Antolini, se dunque gli educatori sono assimilabili ai cd “ prof. di scuola primaria” come mai non risulta possibile la migrazione professionale verso tale ciclo di istruzione?

R: Bella domanda davvero! Ebbene il personale educativo è equiparato giuridicamente ( ex art.121 DPR 417/74 ) ed economicamente ( ex art. 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria. Tale equiparazione è stata ulteriormente confermata da recenti provvedimenti giurisdizionali del TAR Lazio e del Consiglio di Stato nonché, da ultimo, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l’accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno della Scuola Primaria. Ebbene nonostante ciò il MIUR continua inspiegabilmente a non consentire il passaggio di ruolo sulla scuola primaria, mobilità professionale che, invece, è consentita ai docenti della scuola primaria: è quindi possibile passare dalla classe di concorso “EEEE”  (insegnanti di scuola primaria) a quella “PPPP” ( Personale Educativo ) ma non l’inverso…Assurdo.

D Prof. Mancini quali saranno le ripercussioni negative della totale esclusione del personale educativo dalla L.107/15 ?

Molteplici. A titolo esemplificativo mi limito a segnalare che non usufruiranno al pari dei docenti: 

  1. della  soppressione della riforma Gelmini che prevede organici bloccati dal 2009 (D.P.R. 81/2009); 
  2. delle immissioni in ruolo straordinarie su tutto il territorio nazionale fasi B e C; 
  3. della bonus card pari ad euro 500 per la formazione prevista da CCNL (art. 129 – azioni funzionali all’attività educativa – comma 4 “Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”). Ciò nonostante l’equiparazione giuridica 

  ed economica degli educatori agli insegnanti della Scuola Primaria: 

– CCNL art. 25, commi 1 e 2 Capo IV – docenti “il personale docente ed educativo 

degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti 

e scuole speciali statali”, compreso “il personale educativo dei convitti e degli 

educandati femminili”;  

– deliberazione n. 58 del 12 novembre 1992 della Corte dei Conti   sancisce, 

segnatamente agli educatori del personale educativo, che  l’attività da essi svolta è  

qualificata come “insegnamento” e ragguagliabile a quella degli insegnanti di 

scuola primaria; 

– l’art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297  stabilisce l’applicabilità al 

personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il 

trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei 

«professori di scuola primaria» 

– l’art. 3 del DDG del 13 luglio 2011 sancisce la partecipazione a pieno titolo per il 

personale educativo al concorso a Dirigente Scolastico. 

La riforma della scuola, in quanto tale, non dovrebbe considerare tutti i suoi operatori? Perché puntualmente si assiste a continue disparità di trattamento? 

Risulta doveroso precisare, per l’ennesima volta, ai legislatori ed ai tecnici del Ministero che l’Ordinanza del Consiglio di Stato e la Sentenza del TAR Lazio entrambe del 2014 ed entrambe passate in giudicato e depositate al MIUR, hanno stabilito la possibilità per il personale educativo di partecipare ai bandi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, contrariamente a quanto disposto dal D.M. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e s.m.i.,sulla base della mera equipollenza tra abilitati sui posti di personale educativo e abilitati all’insegnamento nella scuola primaria.

D. Avv. Infante ci illustra in breve cosa avete contestato al MIUR?

Nel nostro ricorso abbiamo sollevato la disparità di trattamento rispetto al restante personale docente,  poiché esclusi ingiustamente da un diritto ed un obbligo allo stesso tempo, spettante alla nostra categoria. Discriminati e dimenticati senza una valida motivazione, se non per pura dimenticanza o mera volontà politica. 

Voglio sottolineare che il ruolo dell’ educatore ha origini lontane, molti educandati,  convitti nazionali ed annessi hanno una storia lunga e sono resisti nel tempo, alle guerre e crisi. Se ciò è stato possibile lo si deve soprattutto al lavoro svolto negli anni dagli educatori con impegno,  serietà,  disciplina ed amore verso i ragazzi.  Tutte caratteristiche queste che fanno dell’ educatore un docente non di serie B come il Miur vorrebbe trattare il personale educativo ma una figura da valorizzare e potenziare

D. Prof. Mancini alla luce degli ultimi precedenti giurisdizionali, pare che gli educatori abbiano titolo a partecipare alle selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Grazie all’impegno profuso dal vostro gruppo, siete riusciti a dimostrare che il Personale Educativo non è diverso dagli insegnanti della scuola primaria…

R. Esattamente, la Sentenza del TAR Lazio e l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato più volte richiamate, confermano l’equiparazione giuridica ed economica evidenziando che ” gli educatori sono da considerarsi professori di scuola Primaria”. 

Credo che quest’ultimo passaggio superi tutti gli ostacoli e i limiti posti dal MIUR.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *