Villaggio, Gregge e Chiesa: “Aldo Bianchini non ha diffamato !!”, una bella pagina di giustizia scritta dal gipDonatella Mancini.

Aldo Bianchini

SALERNO – Per rimanere in tema di chiesa, di curia, di gestione patrimoniale dissennata; una sequenza di fatti e/o misfatti che io ho sempre cercato di denunciare pubblicamente. Ritorno sull’argomento perché non ho mai avuto un buon rapporto con la Curia salernitana e sempre, e solo, per il fatto di non aver sottaciuto mai niente ben lontano da qualsiasi interesse di natura personale.

Ho dato a questo articolo lo stesso titolo apparso sul quotidiano “Metropolis” del 15 marzo 2014 (grato quindi a questo giornale, unico a prendere le mie difese !!) per rimarcare un concetto essenziale: la stampa è  talmente in disarmo che non sa neppure difendersi dagli attacchi strumentali da parte di privati cittadini, politici, istituzioni, associazioni che nel nome dell’autodifesa dei propri diritti mettono sempre e comunque in discussione il principio sacrosanto della “libertà di stampa”. Il caso, pur essendo datato, è di grande attualità perché pochi mesi fa c’è stata un’altra pronuncia in mio favore, questa volta da parte della II sezione penale del tribunale di Salerno, inerente sempre la storia dei rapporti tra Curia, Il Gregge e il sottoscritto.

E’ una vicenda strana quella che si è attivata tra il sottoscritto e l’associazione “Il Gregge”, o meglio tra il sig. F. M. (presidente dell’Opera del Gregge del Bambino Gesù) e il sottoscritto medesimo. Il tutto nacque a seguito di un paio di trasmissioni televisive mandate in onda sulle frequenze di Quarta Rete Tv tra il 2005 e il 2008 e da due articoli pubblicati su www.ilquotidianodisalerno.it nel mese di gennaio 2013. Sia in tv che sul quotidiano online (nella mia qualità di direttore responsabile sia dell’una che dell’altro) ho semplicemente espresso il mio pensiero, non velinato, nei confronti di un’associazione (e mai e poi mai di singole persone !!) che mi appariva al di fuori degli schemi dogmatici della Chiesa Cattolica e che proprio in quanto tale aveva generato un ”conflitto senza precedenti” con l’ufficialità della Diocesi salernitana rappresentata, in quegli anni molto difficili compresi tra il 2004 e il 2008, da S.E. Arcivescovo mons. Gerardo Pierro. E pensare che all’epoca io ho espresso, sempre giornalisticamente, forti perplessità sia nei confronti de Il Gregge che nei confronti della Curia tanto per mantenermi in una posizione di equidistanza; ebbene da Il Gregge ho beccato ben tre querele, dalla curia nemmeno una. Due di queste querele sono state depositate, attraverso l’avv. Gaetano Pastore, dal sig. Maffei; l’altra dal sacerdote don C. M. (ex direttore del seminario diocesano di Pontecagnano).

L’ultima, quella di don C., si è conclusa con sentenza n. 1450/13 emessa il 16.07.2013 in seguito a remissione della querela da parte del denunciante. Quella relativa agli articoli apparsi su www.ilquotidianodisalerno.it si è conclusa pochi mesi fa, e di questa ne parlerò in un’altra occasione. La più vecchia di tutte (parlo di sei-sette anni di inter procedurale !!) è stata definita con sentenza del 6 marzo 2014 emessa dal GIP dott.ssa Donatella Mancini nell’ambito del p.p.n. 8998/13/GIP. Una sentenza che oltre a scrivere una “bella pagina di giustizia” traccia in maniera lucida ed incontrovertibile i confini della corretta informazione nel contesto del “diritto di critica giornalistica”; insomma un precedente giurisprudenziale di tutto rispetto e valido per tutti. Ecco perché ne parlo dopo tanto tempo, ne parlò perché oggi più di prima vien e costantemente messo in discussione il diritto di cronaca e di critica giornalistica.

Ma andiamo con ordine. La Procura della Repubblica dopo aver svolto i necessari accertamenti invia il fascicolo al gip con richiesta di archiviazione; a questa richiesta si oppone la difesa del M. affermando tra l’altro che <<le espressioni utilizzate … si sono tradotte in attacchi alla sfera privata … in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato … e per aver apostrofato l’Associazione de “Il Gregge” come: fuori dai canoni tradizionali della Chiesa – fuori dal dogma della Chiesa Cattolica – “fuorilegge” secondo il diritto canonico … e tanto a prescindere dalla concreta e comprovata infondatezza della notizia, infondatezza nota allo stesso Bianchini … Non è dato comprendere, a solo titolo esemplificativo, come il definire padre Salvatore Pagano un “misterioso inquietante personaggio”, possa equivalere ad esprimere la propria opinione, pur negli ampi margini del credo giornalistico, e non vada, invece, letto come un attacco personale che nulla ha a che fare con le notizie di cronaca …>>. La difesa del M., inoltre, aveva chiesto nuove indagini volte ad accertare attraverso acquisizioni documentali le decisioni della Santa Sede nei confronti del Gregge e la copia dei progetti e lo stato di fatto degli immobili della cooperativa Stella Maris al fine di verificare se la struttura realizzata avesse o meno la foggia di stella a cinque punte (come dal sottoscritto esplicitato nei suoi interventi televisivi di cui alla querela).

Su questa situazione di fatto e sulle richieste della difesa del Maffei il GIP Donatella Mancini ha così sentenziato: <<Gli atti istruttori appaiono tuttavia palesemente superflui, alla luce della pacifica insussistenza dell’illecito ipotizzato. Anche a voler ritenere accertato quanto l’opponente intende dimostrare attraverso il supplemento investigativo, il dato non sarebbe idoneo a connotare in termini di antigiuridicità penale la condotta del giornalista/direttore responsabile di rete. E’ infatti pacifico che la giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa, riconosce l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca quando vengono rispettate dal cronista le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l’informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività. Nel caso di specie è innanzitutto pacifica la veridicità della notizia in merito ai contrastati rapporti tra l’associazione “Il Gregge” e l’arcivescovo Gerardo Pierro, posto che lo stesso articolo di stampa, allegato dal querelante alla opposizione, ne dà conto, nella parte in cui riferisce di una sorta di “riabilitazione” da parte dei supremi organi ecclesiastici del movimento “messo all’indice dal vescovo”. Altrettanto pacifico è il carattere di interesse pubblico dell’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti ed al contesto in cui le affermazioni sono state rese. Quanto ai toni usati, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la necessità dell’efficace comunicazione ammette anche termini corrosivi, purchè preordinati ad una migliore informazione, dovendosi ritenere tale limite superato solo quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista si è prefisso. L’articolo in esame non contiene espressioni siffatte, sicchè deve ritenersi che il diritto di cronaca prevalga sul rispetto dell’altrui reputazione. Di qui l’archiviazione del procedimento per l’operatività della scriminante ex art. 51 c.p.>>.

Altro che una bella pagina di giustizia, questa è <<dottrina giuridica>> non tanto per la tutela del singolo giornalista (che pure andrebbe tutelato sempre e meglio !!) ma quanto, più in generale, per la tutela della “libertà di stampa” che in questi ultimi tempi appare aggredita da tutti, politici in primis, e messa in discussione finanche dal Parlamento nazionale che ha fatto cadere alcune barriere importantissime a difesa dello stato di diritto dei singoli giornalisti. Nella vicenda appena trattata sono stato difeso, in maniera esemplare a appassionata, dall’avvocato Antonio Cammarota che con me e per me ha sposato una causa di grande spessore democratico anche perché l’ottenuta sentenza potrà essere utile a tantissimi altri colleghi giornalisti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *