il Quotidiano di Salerno

direttore: Aldo Bianchini

TRASPARENZA: l’accesso ai documenti amministrativi !!

NOTA INTRODUTTIVA: Questa testata giornalistica si permette di segnalare , alla cortese attenzione dei lettori, la presente descrizione-spiegazione del “diritto di accesso ai documenti amministrativi” (scritta autorevolmente dal giornalista e giudice tributario dr. Pietro Cusati) a tutte le Amministrazioni locali e non (con particolare riguardo al Comune di Sassano ed al suo segretario -nonché al cittadino dr. Nicola Trotta, autore di varie richieste di accesso agli atti-); la descrizione-spiegazione è molto esauriente e chiarisce nel dettaglio i diversi aspetti delle intricate vicende che riguardano la concessione o il diniego dell’accessoi agli atti. Ma su questo torneremo, quanto prima, con uno specifico approfondimento dedicato proprio al Comune di Sassano dove più che in altri luoghi sembra essere maturato lo scontro tra un cittadino e il Comune sul punto della trasparenza.

Pietro Cusati (giudice tributario di Salerno)

NAPOLI –  Il “diritto di accesso” è  il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Gli “interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. I “controinteressati”, sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Inoltre per “documento amministrativo” deve riferirsi ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Dopo questa necessaria premessa è opportuno chiarire cosa si intende per P.A., “pubblica amministrazione”: tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Non tutti i documenti amministrativi sono accessibili. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato  e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso.  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente . Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti  dall’articolo 24 di riferimento  e debbono essere motivati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere,  nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.  L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ ordinamento. La legge n.241 del 1990  ha subito alcune  modifiche, in particolare il cosiddetto ‘’accesso civico generalizzato’’ che attribuisce il ruolo di garante all’Autorità nazionale Anticorruzione. La citata legge  attribuisce alla Commissione per l’accesso, organo collegiale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una funzione di vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. La Commissione decide sui ricorsi avverso i dinieghi all’accesso documentale – espressi o taciti – e i differimenti adottati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli enti locali, la competenza è invece attribuita ai difensori civici e la Commissione ha esteso la sua competenza contro i dinieghi di accesso degli enti locali nei soli casi di assenza totale ed accertata di difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale. Nei confronti degli atti di diniego dell’accesso  i cittadini possono presentare istanza di riesame alla Commissione (o ricorso al Tribunale amministrativo regionale) nel termine massimo di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta di accesso. In caso di presentazione del ricorso alla Commissione, il termine per ricorrere al TAR contro il diniego di accesso decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza di riesame alla Commissione stessa. Il procedimento deve essere notificato ai controinteressati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. La decisione della Commissione è, poi, comunicata alle parti e al soggetto che ha impugnato il provvedimento  nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si forma il silenzio rigetto. La  Commissione  può dichiarare “inammissibile” il ricorso, se proposto da soggetto non legittimato o privo dell’interesse. Sulle decisioni della Commissione è sempre possibile il ricorso al Tar. Tra i temi più rilevanti trattati dalla Commissione si segnalano in particolare quelli riguardanti il diritto di accesso dei Parlamentari, dei Consiglieri comunali, provinciali ,comunali  e quello dei giornalisti, l’accesso ad atti amministrativi in pendenza di un procedimento penale e l’accesso agli atti relativi a prove di concorso o selettive. Anche dopo una decisione favorevole al cittadino, la Commissione non può obbligare l’Amministrazione, al cittadino resta soltanto la via del ricorso al giudice amministrativo, il quale è dotato invece dei poteri coercitivi per dare concreta attuazione al diritto d’accesso.

pietrocusati@tiscali.it

 

 

 

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