DIFENSORE CIVICO e COMMISSARIO ad ACTA: il Comune di Sassano vince il ricorso al Tar. Soddfisfazione del sindaco Tommaso Pellegrino

La Redazione

 

Il sindaco di Sassano dr. Tommaso Pellegrino (attuale presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni)

SALERNO – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Sassano, difeso dall’avvocato Nicola Senatore, ed ha annullato gli atti adottati dal Commissario ad acta, Marialuigia Vitagliano, nominata dal Difensore Civico regionale Giuseppe Fortunato, che ha annullato e sostituito il Regolamento comunale sulla partecipazione, adottato dal Consiglio comunale di Sassano il 31 luglio 2019.In particolare, nel ricorso presentato dal Sindaco Tommaso Pellegrino si chiedeva l’annullamento del decreto del Difensore Civico, con cui si nominava il Commissario ad acta, e della delibera commissariale del 30 settembre 2019, recante l’annullamento del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione” del Comune di Sassano.

 

Nel ricorso si sottolineava, tra l’altro che, in base alla legge regionale istitutiva dell’organo amministrativo, “se il Difensore Civico accerta che l’atto per il quale è stato sollecitato il suo intervento sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l’obbligo di chiedere al Presidente della giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione dell’atto omesso”. Inoltre, in caso di ritardo o omissione di atti obbligatori, l’ente locale deve essere invitato a provvedere entro un termine necessario. Quanto al primo rilievo, puntualmente svolto in ricorso e considerato risolutivo dal Tar, è emerso con chiarezza che il Difensore Civico ha inteso nominare esso stesso il Commissario ad acta, senza richiederne la nomina al Presidente della Giunta regionale, e cioè all’organo politico che, in base alla giurisprudenza costituzionale, è il solo titolato ad esercitare poteri sostitutivi che determinino lo spostamento eccezionale di competenze incidenti su enti politicamente rappresentativi. Sulla base di tutto ciò, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, considerando l’atto di natura discrezionale e di espressione valoriale, ha definitivamente accolto il ricorso presentato dal Comune di Sassano ed ha annullato gli atti adottati dal Commissario ad acta.

Avv. Nicola Senatore, estensore del ricorso e difensore del Comune di Sassano davanti al Tar di Salerno

«Esprimo soddisfazione e gioia per la sentenza del TAR Campania, che dà pienamente ragione al Comune di Sassano», ha dichiarato il Sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino. «Questa sentenza rappresenta la vittoria delle Istituzioni democraticamente elette, oltre ad essere l’ennesima risposta a chi ha fatto dell’odio, dell’invidia e della cattiveria la principale ragione di vita. Abbiamo subito una violenza gratuita e irrazionale e grazie ad una Giustizia che fortunatamente in Italia funziona, è stata scongiurata un’azione illegittima. Esprimo un particolare grazie all’Avvocato Nicola Senatore che con competenza e professionalità ha seguito la vicenda giudiziaria; grazie a coloro che non hanno mai avuto dubbi sulla serietà della nostra condotta amministrativa; grazie a quella Stampa che con serietà si è occupata della vicenda. Inoltre, esprimo la mia condivisione per l’azione legale intrapresa dal Presidente De Luca contro le decisioni del Difensore Civico Regionale», ha concluso il Sindaco Pellegrino.

 

 

One thought on “DIFENSORE CIVICO e COMMISSARIO ad ACTA: il Comune di Sassano vince il ricorso al Tar. Soddfisfazione del sindaco Tommaso Pellegrino

  1. L’operato del difensore civico senza il necessario coinvolgimento del Presidente della Giunta Regionale è illegittimo ,per eccesso di potere,secondo la legge della Regione Campania n.23/1978,art.3 ,comma 4,nonché :
    per la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 dello Statuto della Regione Campania e dell’art. 3 della legge regionale N.23/1978,violazione del principio di autonomia degli enti locali affermato dall’art. 114 della Costituzione – violazione e falsa applicazione
    dell’art. 136 del d.lgs. 267/2000 – Carenza del potere di nomina di un commissario ad acta.
    Il Difensore Civico non può procedere egli stesso alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione di un atto obbligatorio, bensì deve richiederne la nomina al Presidente della Giunta Regionale. La diversa previsione di cui all’art. 136 d.lgs. n. 267/2000 non è più in linea con la successiva giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 313/2003).
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 del d.lgs. 267/2000 –
    Violazione dell’art. 7 della legge 241/1998 – Violazione del principio di autonomia degli enti locali – Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

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