il Quotidiano di Salerno

direttore: Aldo Bianchini

L’INSEGNANTE E’ UN PUBBLICO UFFICIALE ?

 

PIETRO CUSATI

NAPOLI – Il  docente, nel momento in cui esercita la sua funzione a Scuola,  è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.‘’Sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione, coloro che sono muniti di poteri: decisionali, di certificazione; di attestazione di coazione” , “di collaborazione anche saltuaria”.La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione  a diversi soggetti. Sono considerati pubblici ufficiali,ad esempio, i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari ,I cancellieri , i curatori fallimentari, gli ispettori e gli ufficiali sanitari, i notai, il sindaco quale ufficiale del governo, i consiglieri comunali , gli appartenenti alle forze di polizia e armate, i vigili del fuoco e urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni e gli ausiliari del Giudice.Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche sono pubblici ufficiali, così come ha ribadito la Corte di Cassazione,nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto solo alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”. Alla luce di quanto sopra , le scuole, sia quelle pubbliche, sia quelle private, hanno l’obbligo di far conoscere a studenti, famiglie, professori, come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online , quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute. Nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

 

 

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