COVID -19: MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

 

Dr. Pietro Cusati

Roma. Il Decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18,noto come ‘’cura italia ‘’,pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 70, e in vigore in pari data ,avente ad oggetto:’’Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’’,

in materia di giustizia, integra e sostituisce il Decreto Legge 8 marzo 2020,    n. 11.Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e deve essere limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività  indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.L’art. 83, d.l. 18/2020, ha  delineato  l’ambito delle attività e servizi giurisdizionali a carattere prioritario ed indefettibile da svolgersi da parte degli uffici giudiziari in questo periodo. Le competenze generali attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione della giustizia non rientrano nel nucleo centrale della gestione dell’emergenza che afferisce fondamentalmente alle materie della sanità e dell’ordine pubblico.  L’ attività differibile ,nonché, ed anzi soprattutto, quella indifferibile  deve essere espletata in modalità di lavoro agile. In ogni caso, le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento. Per i servizi indifferibili e non delocalizzabili è prevista la costituzione di presidi all’interno degli uffici, con la presenza di un contingente minimo di personale, ricorrendo agli strumenti contrattuali ritenuti più idonei. Il Ministero della Giustizia ha emanato, il 19 marzo 2020, due circolari, in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e di organizzazione dei servizi negli uffici giudiziari. Riguardano in particolare le attività indifferibili da rendere in presenza, quelle connesse alla gestione dell’emergenza e l’attività ordinaria, che può essere svolta in modalità di ‘lavoro agile.

L’art. 83  del decreto , in esame,  riscrive e interpreta la sospensione dei termini già disposta con il Decreto Legge n. 11/2020 fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020.

In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d’ufficio, ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.In pratica  si tratta di una sospensione ampia che in materia civile comprende l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini processuali .In materia civile vi è però una variazione importante perché la locuzione “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità” è intesa in senso comunitario  e quindi più ampio rispetto alle prestazioni alimentari in senso stretto. In materia penale l’art. 83 del decreto ,oltre al rinvio di ufficio delle udienze a una data successiva al 15 aprile 2020) prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto ,compresa la fase delle indagini preliminari.La norma disciplina compiutamente anche l’ipotesi dei termini computati a ritroso ,ad esempio il deposito della lista testimoniale.Con riferimento, invece, ai procedimenti ritenuti urgenti, l’art. 83 stabilisce che siano celebrati:i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo,i procedimenti nei quali è in scadenza il termine di fase di cui all’art. 304 c.p.p.,i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive,i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative,i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari ,i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.Non sono più ritenuti urgenti e, pertanto, non devono celebrarsi, i procedimenti a carico di soggetti minorenni.Il corso della prescrizione e dei termini rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Sia in materia civile che penale, dopo il 16 aprile 2020, saranno i capi degli uffici giudiziari a dettare – sentito l’Ordine degli avvocati – le misure organizzative per il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie.

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