PRIME INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL DECRETO ‘’CURA ITALIA’’, SOSPENSIONE DEI TERMINI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

 

PIETRO CUSATI

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

Roma 23 marzo 2020 – In questo periodo emergenziale è prioritaria l’esigenza di tutelare la salute sia dei dipendenti che  dei contribuenti evitando contatti fisici e spostamenti e privilegiando la gestione del procedimento “a distanza” come  l’impiego di posta elettronica certificata . Con la circolare n.6/E , del 23 marzo 2020,  avente ad oggetto: sospensione dei termini e accertamento con adesione, arrivano  le prime indicazioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ,Ernesto Maria Ruffini ,in particolare per gli articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ,cd. decreto “Cura Italia”.Il  decreto  ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici ,nonché di quelli processuali. In pratica l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. Sono sospesi dall’8 marzo 2020  al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. E’ chiaro che  il decreto  non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Lo statuto del contribuente fa sempre riferimento ad  un’ottica di «collaborazione e buona fede»  tra fisco e contribuente , a maggior ragione in questo periodo di pandemia da coronavis che ai  contribuenti è inibito lo spostamento fisico. In caso di forza maggiore appare opinabile la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione.Il  decreto al comma 2 dell’articolo 83 prevede  la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Ne consegue che  per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo 2020  al 15 aprile 2020, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile 2020. Eventuali avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 , l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione. In ogni caso non ci dovrebbero essere avvisi notificati in detto periodo.E’ da tenere ben presente che l’ articolo 83 del decreto incide  in particolare sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione. Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente , a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione.  Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:  sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto. Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:  alla data del 20 febbraio 2020 sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso, essendo intervenuta, dal 9 marzo 2020  al 15 aprile2020, la sospensione dei termini. Quindi  per produrre ricorso, i termini  iniziano a decorrere dal 16 aprile 2020, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade nell’esempio citato  il 27 luglio 2020.Infine ,con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati   i periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti, i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi .Il contribuente può chiedere ,altresì, all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

One thought on “PRIME INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL DECRETO ‘’CURA ITALIA’’, SOSPENSIONE DEI TERMINI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

  1. RESTIAMO A CASA!
    CAMBIA DI NUOVO IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI CITTADINI CHE INTENDONO FARE SPOSTAMENTI ALLA LUCE DEL NUOVO DPCM ,il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio. Nella prima parte, tra i provvedimenti di cui deve dichiarare di essere a conoscenza, ci sono anche il Dpcm del 22 marzo e l’ordinanza del ministero della salute del 20 marzo “concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone” nel territorio nazionale. Nel nuovo modulo occorre inoltre indicare da dove lo spostamento è cominciato e la destinazione. Per quanto riguarda i motivi,
    RESTANO le “comprovate esigenze lavorative”, i “motivi di salute” e la “situazione di necessità”, mentre la voce “assoluta urgenza” sostituisce quella del “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, in quanto viene recepito il dpcm del 22 marzo che vieta i trasferimenti da un Comune all’altro. Infine rimane la “situazione di necessità” per spostamenti all’interno dello stesso comune, come già previsto dai Dpcm dell’8 e del 9 marzo 2020.
    RESTIAMO A CASA!

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