Coronavirus: Messa a Monte San Giacomo, cosa dice la norma

La redazione

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

MONTE S.G. – Per quanto accaduto e sta accadendo a Monte San Giacomo è utile leggere attentamente il parere espresso dal dr. Pietro Cusati (giurista – giornalista) che ha sapientemente indicato i vari aspetti della normativa vigente e che qui di seguito riportiamo integralmente:

COMMA 2 –Rubrica d’informazione giuridica  a cura di Pietro Cusati.

La legislazione dell’emergenza  degli ultimi due mesi, dettata dalla pandemia da covid- 19 . Nella ‘’PATRIA DEL DIRITTO’’: il rispetto della gerarchia delle fonti.

Roma, 9 aprile 2019. Nel nostro ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre, il criterio solitamente utilizzato è quello della  gerarchia delle fonti. In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell’importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici:


I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale).

II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti- legge e decreti legislativi,leggi regionali).

III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).

La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In pratica  significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere eliminata, abrogata dall’ordinamento o disapplicata.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto un’alluvione di decreti governativi e ordinanze regionali,misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. Provvedimenti nazionale e regionali che impongono di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (…), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» e di adottare «nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (…), comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti.» Precisa  l’art. 1, comma 2, del  d.p.c.m. 9 marzo 2020: «Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico». Chiaramente queste sono le disposizioni  primarie. In  questa settimana Santa si discetta tanto se l’accesso per i fedeli alla chiesa per assistere alle celebrazioni liturgiche sia determinato da ‘’comprovate esigenze lavorative?, o da ‘’situazioni di necessità? Chi va al lavoro non può fermarsi  per andare in chiesa! È evidente  che  in tempi di pandemia da coronavirus non si possono celebrare messe per i defunti, l’accesso, conformemente alla normativa vigente, non può  essere consentito nella settimana Santa. L’esempio è partito proprio da Papa Francesco, accesso  senza fedeli .In ogni caso la ‘’ratio’’ della norma in vigore che  tutela la salute pubblica, è quella di evitare assembramenti e raggruppamenti di fedeli che possono ,come per le persone asintomatiche,diventare potenziali occasioni di contagio. Non risultano ad oggi interpretazioni autentiche del Governo, del decreto in esame. A mio avviso ne discende che, altre e diverse interpretazioni, da eventuali  fonti secondarie, magari forzate, non  autentiche, o di pareri  a quesiti,  sono privi di ogni e qualsiasi  fondamento giuridico.

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