“Fase 2”,RIAPERTURA ATTIVITA’. Il confine tra due esigenze: la tutela della riservatezza e la prevenzione epidemiologica . il Garante della Privacy, ha fornito le indicazioni pratiche per consentire agli operatori di effettuare trattamenti di dati in modo lecito.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,13 maggio 2020 .Alla tutela della salute ,diritto consacrato dall’art.32 della Costituzione , nella sua natura di diritto fondamentale sociale, che fonda la pretesa soggettiva di servizi pubblici sanitari e socio-assistenziali vi è la libertà, altrettanto fondamentale del diritto  della persona a non essere obbligata a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e comunque nel rispetto di una precisa alleanza terapeutica con il medico che lascia al paziente il diritto inviolabile di autorizzare con il suo consenso la manipolazione o intervento sul proprio corpo. Universalità, uguaglianza ed equità sono i principi fondamentali  del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’attuale contesto emergenziale,il Garante della  Privacy, in previsione della riapertura delle  attività,ha fornito le indicazioni pratiche per consentire agli operatori di effettuare trattamenti di dati in modo lecito.I datori di lavoro sono obbligati a rispettare le misure di contenimento previste dal Protocollo condiviso per la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare potrebbero essere tenuti  o potrebbero voler effettuare la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea non solo del personale dipendente che accede ai locali aziendali ma anche di utenti, visitatori e clienti. Tale attività, associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati relativi alla salute.Non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, nel rispetto del principio di “minimizzazione”, tranne nel caso in cui la temperatura di un soggetto superi la soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. Il dipendente ha  l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro potrebbe richiedere ai dipendenti ,ma anche ai visitatori, una dichiarazione in cui si attesti che l’interessato, negli ultimi 14 giorni, non abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e non provenga da zone a rischio. In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio e ci si dovrà astenere dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata. Per il medico competente ,invece,permane anche nell’emergenza il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.  Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi; tali informazione non vanno invece comunicate agli altri lavoratori i quali verranno allertati direttamente dall’autorità sanitaria qualora dovessero rientrare nei “contatti stretti” del contagiato.Il Garante per la privacy  ha chiarito il ruolo che  deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato, e ha  specificato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda la scuola, l’istituto è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie, affinché possano ricostruire la filiera delle persone entrate in contatto con una persona contagiata, ma spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti del contagiato, al fine di attivare le misure di profilassi. Le  strutture sanitarie  possono individuare le modalità che ritengono più opportune ed efficaci per fornire informazioni, sullo stato di salute, ai familiari dei pazienti Covid-19 che non sono in grado di comunicare autonomamente. La struttura di ricovero può, quindi, ad esempio, dedicare un numero verde per fornire tali informazioni, purché preveda adeguate misure per identificare le persone effettivamente legittimate a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato.Il Garante per la Privacy ha ribadito che le Aziende Sanitarie, Prefetture, Comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia. Infine ha  fornito specifici chiarimenti in ordine alle semplificazioni introdotte dalla normativa emergenziale per il trattamento di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei farmaci per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ricerche mediche svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  finanziate dal Ministero della Salute.

 

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