Detrazione nella misura del 110 % delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Dr. Pietro Cusati

(giurista – giornalista)

dr. Pietro Cusati

ROMA – Superbonus nell’ edilizia nella misura del 110 % previsto dall’art. 128  del  Decreto Rilancio, approvato  dal Consiglio dei Ministri. Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica. Il Fisco  non renderà più la somma in capo a 10 anni, bensì in soli cinque. Non solo: nel caso in cui si ricada nel rischio di incapienza ,la somma dovuta dal contribuente è inferiore all’importo della detrazione, il che renderebbe impossibile beneficiare per intero dell’ecobonus, è ammessa la cessione del credito fiscale maturato ad un istituto di credito o all’impresa che ha effettuato i lavori. Anche questi soggetti terzi potranno in caso cedere ulteriormente l’agevolazione. Non tutti potranno però fruire delle misure contemplate nel nuovo ecobonus, che è ammesso solo per le persone fisiche e per le abitazioni in struttura condominiale. Le abitazioni indipendenti non sono escluse nel caso in cui siano prima casa del contribuente.L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari. Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici,  cappotto termico, caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio, caldaie a pompa di calore in case singole. L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.Potrà usufruire del superbonus 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici.Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici.Superbonus al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degli maxi-interventi di riqualificazione energetica ,cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore.Sale al 110% l’aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020  e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per  i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici ,i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore , i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori .Inoltre anche l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione ,cioè il sismabonus acquisti, l’aliquota della detrazione sale al 110%, le per spese sostenute tra il 1° luglio 2020  e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2, 3.Per questi interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%.Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche ,al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.L’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).Gli interventi agevolati dall’ecobonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite  dal Ministero dello Sviluppo economico. L’ecobonus e il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano.Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:- bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati,- bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini, ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio,- sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
– bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate.

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