Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Emersione di rapporti di lavoro: Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: ‘’Si garantisce la dignità delle persone, la sicurezza sanitaria, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro’’.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

dr. Pietro Cusati

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 ,il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente l’emersione di rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno. L’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 decreto rilancio, ha previsto la possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020,per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi. Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.  I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30mila euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito annuale deve essere non inferiore a 20mila euro in caso di nucleo familiare con una sola persona percettore di reddito, e non inferiore a 27mila euro in caso di nucleo familiare composto da più conviventi. I cittadini stranieri devono essere stati fotosegnalati o aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 come risulta dalla dichiarazione di presenza o dalla documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.  La norma stabilisce che i datori di lavoro , italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Condizione necessaria perché si possa accedere a tali procedure è che i cittadini stranieri interessati siano presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all’8 marzo 2020. Le disposizioni  si applicano all’ agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Le istanze possono essere presentate dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso l’ INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, lo Sportello Unico per l’Immigrazione per i lavoratori stranieri,  la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *