Contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto legge n.34, del 19 maggio 20201 ,cosiddetto decreto ‘’Rilancio’’ .Le domande si possono presentare a partire dal pomeriggio di lunedì 15 giugno 2020 e fino al 24 agosto 2020.

 

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

dr. Pietro Cusati

Da lunedì 15 giugno 2020 è possibile presentare le domande per  gli indennizzi a fondo perduto, una delle misure del Decreto Rilancio per risarcire  parte dei danni che il Covid ha prodotto sulle  piccole e medie imprese del nostro Paese. Il contribuente può avvalersi degli intermediari.  Si tratta di liquidità immediata  a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, che sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate,con un minimo di mille euro per le persone fisiche e due mila euro per le società.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020,cosiddetto decreto “Rilancio”, ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”. Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione. In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.  Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno 2020  e il 24 agosto 2020.  Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, le cosiddette casse previdenziali, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione , i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici . In pratica il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *