Il rispetto della Privacy e la corretta propaganda elettorale?

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

dr. Pietro Cusati

Le iniziative di propaganda elettorale  costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione del cittadino –elettore alla vita democratica  che deve però rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate. È possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti “pubbliche”,  conoscibili da chiunque senza limitazioni. Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili ,senza discriminazioni, in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento. Se non ricorre questa condizione, l´amministrazione o l´ente pubblico che detiene i dati non può permetterne l´utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice della Privacy che a volte rendono i dati “pubblici” solo per permetterne l´uso per alcune finalità. Possono essere  utilizzate per la propaganda elettorale  le  liste elettorali degli aventi diritto al voto detenute presso i comuni, le quali “possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo… o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso” .Gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali  e i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio. L´elenco degli elettori italiani residenti all´estero per le elezioni del Parlamento europeo ,formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari. Le  liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell´Unione europea ,istituite a livello comunale anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte , residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo. L´elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all´estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell´anagrafe degli italiani residenti all´estero (AIRE) e degli schedari consolari .L´elenco dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto per l´elezione del Comitato degli italiani all´estero (Comites), reso pubblico con modalità definite con un regolamento .I dati sono  accessibili al pubblico solo per finalità specifiche. Non possono  ritenersi utilizzabili a fini di propaganda le informazioni sugli studenti ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attività scolastiche, oppure gli elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni comunali a portatori di handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a persone con ridotta capacità motoria. Non sono  utilizzabili per la propaganda elettorale  atti anagrafici e dello stato civile.I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda elettorale, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo le amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità . Questa garanzia opera anche nei confronti del comune, il quale può utilizzare anch´esso i dati anagrafici che detiene solo per usi di pubblica utilità, anche in caso di comunicazione istituzionale, sicché tali dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche relazioni di carattere personale.Anche gli atti dello stato civile sono soggetti ad un regime ben diverso da quello delle liste elettorali e non possono quindi ritenersi “pubblici”.Le liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili ,idonei a rivelare l´effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte, a particolari consultazioni, e sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria, solo per il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. A tali liste non è applicabile  il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive ai fini dell´espletamento del relativo mandato. Scrutatori e rappresentanti di lista, nell´esercitare funzioni affidate o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di dati anche sensibili ,quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno presso una determinata sezione, da trattare con ogni opportuna cautela anche a garanzia della libertà e segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui  la partecipazione al voto o l´astensione può evidenziare di per sé una particolare opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare elenchi di persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle a votare in successivi appuntamenti elettorali. Ai dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti presso gli uffici consolari  possono ritenersi applicabili le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici, che prevedono la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti nell´anagrafe della popolazione residente unicamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità. La propaganda elettorale ha una sua specificità rispetto alla comunicazione commerciale e di marketing, non è possibile effettuarla senza un consenso preventivo e specifico dell´interessato, basato su un´informativa che evidenzi chiaramente l´utilizzo dei dati a tale fine invio di fax, invio di messaggi Sms e Mms.Senza il consenso preventivo e informato  del reale ed unico utilizzatore della scheda di traffico prepagato, non è lecito effettuare chiamate vocali di propaganda a terminali mobili, automatizzate e non, o inviare  messaggi Sms o Mms anche tramite siti web.La volontà dell´interessato deve essere manifestata prima della chiamata o del messaggio e non può essere elusa inviando senza consenso un primo messaggio con il quale si chieda di aderire all´invio di ulteriori messaggi di propaganda. Il consenso deve essere espresso in forma chiara e non  con una modalità di silenzio-assenso. Gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti “pubbliche” liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso. Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali sono ricavati da pagine web .La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque genere.

L´utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali si raccolgano informazioni sul loro conto ,come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni, proposte di legge, richieste di referendum o raccolte di firme, comporta un trattamento di dati personali “sensibili”.In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto. Quando il consenso è raccolto all´atto di adesione all´organizzazione, occorre un´idonea informativa collegata ad un chiaro contesto interno risultante dallo statuto o da altri atti dell´organizzazione noti agli interessati. Se i dati sono acquisiti nell´ambito di altri eventi politici, l´informativa deve evidenziare  con chiarezza l´utilizzazione dei dati che si prevede in aggiunta alle finalità perseguite in via principale, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni politiche.Chi effettua attività di propaganda elettorale, anche se utilizza dati “pubblici” nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la prevista informativa ,art. 13 d.lg. n. 196/2003.L´interessato può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un consenso.Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di opposizione, a non recapitare più all´opponente ulteriori messaggi anche in occasione di successive campagne elettorali. Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una richiesta di esercizio dei diritti  l´interessato può rivolgersi all´autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante per la Privacy con le modalità previste dagli artt. 142 s. del d.lg. n. 196/2003.

 

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