IN VIGORE IL NUOVO DECRETO –LEGGE N.125, DEL 7 OTTOBRE 2020, PER AFFRONTARE LO STATO DI EMERGENZA, DOVUTO ALLA RISALITA DELLA CURVA DI CONTAGIO DA COVID -19.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista – giornalista)

Roma ,9 ottobre 2020. Il Consiglio dei Ministri,  con il decreto- legge 7 ottobre 2020,,n.125,pubblicato in pari data nella gazzetta ufficiale n.248, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).Il  nuovo decreto –legge n.125, è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2020,  per affrontare lo stato di emergenza da covid -19 dovuto alla  risalita della curva di contagio .Le Regioni potranno adottare misure più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale e sono limitate nell’adozione di misure di allentamento,lo potranno fare solo d’intesa con il Ministro della Salute. Indossare sempre le mascherine ,infatti, il  decreto-legge rende obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie,le famigerate mascherine , e indossarle sempre, non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,  ma anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Restano esclusi ,ovviamente,da tali obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva nonché in luogo chiuso e all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Il decreto differisce  al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.È prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020. In pratica le nuove regole  prevedono che si debba avere sempre in tasca o in borsa la mascherina. Obbligo all’uso della protezione di bocca e naso nei luoghi al chiuso, tranne che nelle abitazioni. Obbligo anche in tutti i luoghi all’aperto, quando ci si trovi in prossimità di persone non conviventi. Il divieto non vale nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone non conviventi. Obbligatorio l’uso   della mascherina  in tutti i luoghi al chiuso. Chi lavora in presenza nei locali del proprio datore di lavoro è tenuto a indossare sempre la mascherina. I lavoratori in smart working che lavorano dalla propria abitazione, possono fare a meno della mascherina. Il decreto legge, infatti, esclude l’uso della mascherina in casa e  le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi interagisce con loro. E’  obbligatorio indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici. Il decreto ha, infatti, confermato, la regola, già prevista dalle misure anti contagio varate nei mesi scorsi. L’accesso ai mezzi pubblici è contingentato per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale. In auto non si usa la mascherina se si è soli o se a bordo ci sono solamente persone conviventi. In presenza di familiari conviventi non è necessario usare la mascherina. Ma le nuove regole prevedono che si debba uscire di casa portando la mascherina, necessaria se all’aperto si incontrano persone non conviventi e nei luoghi al chiuso, compresi i mezzi di trasporto. La mascherina è diventata obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. L’obbligo al chiuso in precedenza era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico. Si tratta, dunque, di un’ulteriore stretta e l’obbligo scatta ovunque, tranne che nella propria abitazione.In base al nuovo decreto legge la piattaforma della app Immuni potrà dialogare con altre piattaforme europee che abbiano lo stesso scopo. Questo significa che gli alert sui contatti con i contagiati potranno essere attivi anche per i cittadini che vadano all’estero. Il decreto ha stabilito che la piattaforma che allerta i soggetti venuti in contatto con persone positive al Covid potrà restare operativa fino al 31 dicembre 2021.Le norme anti-contagio in vigore fin dall’inizio della pandemia, come ha confermato in Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza, prevedono il distanziamento fisico di almeno un metro, il divieto di assembramento e il rispetto delle misure igieniche, a partire dal lavaggio delle mani. Resta ovviamente l’obbligo di stare a casa con più di 37.5 di febbre e il divieto di uscire di casa se si è in quarantena.Il decreto legge  proroga  al 31 ottobre 2020  i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all’emergenza coronavirus. La proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 fa slittare alla stessa data anche la procedura di smart working semplificata. Il decreto legge autorizza le regioni ad applicare regole più restrittive rispetto a quelle adottate dal governo. Misure ampliative sono possibili solo nel rispetto dei criteri fissati dai decreti e d’intesa con il ministero della Salute. Il governo ha fatto ricorso al Tar sulle ordinanze ritenute illegittime. È previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla quarantena essendo risultato positivo al virus. Chi non rispetta la normativa rischia una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5mila euro. La normativa prevede per chi trasgredisce le regole anti-contagio una sanzione amministrativa da 400 euro a mille euro e si aggravano per chi non rispetta la quarantena: in questo caso si rischia una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5mila euro. Ancora non si possono frequentare liberamente spettacoli cinematografici, teatrali o musicali. Resta, infatti, il limite di 200 persone per andare al cinema, a teatro e ai concerti al chiuso e di mille persone per quelli all’aperto. L’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è consentito, evitando assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e usando la mascherina se non si stanno svolgendo attività sportive. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Lo stato di emergenza attribuisce al governo e alla Protezione civile poteri straordinari o speciali. Significa che per l’attuazione degli interventi si provvede in deroga alle disposizioni vigenti, ma nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

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