LA LEGGE SUL CODICE ROSSO,NON E’ LA PANACEA: IL PERCORSO DA FARE E’ ANCORA LUNGO ,DOPO UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE.

 

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

È passato più di anno dal 9 agosto 2019, data di  entrata in vigore della legge  19 luglio 2019, n.69 ,  avente ad oggetto :’’Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere’’, meglio nota come Codice Rosso,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.173, del 25 luglio 2019. La legge n.69 del 2019,una legge di civiltà, ha rafforzato la tutela delle donne, una importante novità del Codice  Rosso è stata l’introduzione  di quattro nuove figure di reati di violenza di genere che prima non trovavano una disciplina specifica nel nostro ordinamento giuridico, violazione misure di protezione per le vittime, costrizione al matrimonio, sfregi permanenti e Revenge porn,la vendetta pornografica, cioè la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Il nostro ordinamento ancora non si adeguato ai livelli richiesti dalla normativa sovranazionale e dalle recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, che evidenziano la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi ai predetti reati. Il miglioramento degli assetti normativi non è di per sé solo sufficiente a contrastare il grave fenomeno  della violenza di genere ma occorre anche favorire il versante formativo e in parallelo il sostegno anche economico della vittima. Il “Codice Rosso” reca modifiche al codice di procedura penale volte ad eliminare stasi nello svolgimento delle indagini e ad accelerare la definizione del procedimento quando si tratti di delitti connotati da violenza di genere, prevedendo le comunicazioni delle notizie di reato da parte della Polizia giudiziaria da effettuarsi “immediatamente”, anche in forma orale, al pubblico ministero che entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato senta la persona offesa. In pratica tre  giorni dall’iscrizione della notizia di reato, entro i quali il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato si  rischia  di creare un disagio psicologico alla vittima e un appesantimento  per gli uffici giudiziari .  Il raddoppio del termine per la proposizione della querela da sei a dodici mesi ,al fine di consentire alla vittima una più ponderata e serena valutazione della scelta da compiere. La trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile dei procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento dei figli minori.Al fine di contenere i tassi di recidiva e favorire il distanziamento degli autori di reato dalle dinamiche violente nonché il recupero dei condannati,  con la previsione che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero .Inoltre il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è punito con la reclusione da 8 a 14 anni, la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In particolare, la valutazione della sussistenza della deformazione o dello sfregio deve avvenire mediante un giudizio estetico fondato sul punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità; pertanto, il giudice, nel compiere tale giudizio, non si dovrà servire di alcuna indagine peritale e non dovrà essere in possesso di alcuna competenza di carattere tecnico.L’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato è il dolo generale, in quanto il reo deve aver agito con la consapevolezza e la volontà di porre in essere una condotta idonea a realizzare l’offesa descritta.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *