Consiglio di Stato: libera scelta del medico di base anche se si è residenti in Comune diverso ma ricompreso nell’ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 26 Febbraio 2021. Il Consiglio di Stato ,in sede giurisdizionale,sezione terza,con la  sentenza del 23 febbraio 2021,ha ribadito il principio  che l’Azienda sanitaria è obbligata a disporre senza indugio l’iscrizione presso il medico di base o il medico convenzionato per la pediatria di libera scelta su richiesta dei pazienti o degli esercenti la potestà genitoriale anche se residenti in Comune diverso ma ricompreso nell’ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria . Infatti , alla luce del disposto dell’art. 25, comma 3, della legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale n.833 del 1978, secondo il quale “l’assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino”, non sarebbe possibile frapporre limiti territoriali ulteriori limitativi dell’assistenza medica resa dal personale dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale.

La Legge n. 833 del 23.12.1978,“Riforma Sanitaria” prevede, all’art. 19, II comma, che “ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi territoriali”. L’art. 25 ribadisce, al IV comma, sia per i medici generici che per i pediatri, il principio della libera “scelta del medico di fiducia” che può essere esercitata fra i sanitari dipendenti o convenzionati del SSN operanti nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza. Quindi è prevista la libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia. Anche la giurisprudenza amministrativa ha  riconosciuto che il diritto di libera scelta del medico può essere esercitato all’interno dell’intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale. Pertanto il principio della libera “scelta del medico di fiducia”  può essere esercitata fra i sanitari dipendenti o convenzionati del SSN operanti nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza. Quindi la  libertà di scelta del medico o del pediatra di fiducia deve necessariamente prevalere su ogni contraria disposizione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *