Garante privacy: no a “pass vaccinali” senza una legge nazionale.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,1 marzo 2021. La vaccinazione in Italia è facoltativa ,una raccomandazione e non un obbligo, nessuna forma di discriminazione nei confronti di coloro che decidono di non vaccinarsi, nel pieno esercizio della loro libertà di autodeterminazione. Se non c’è l’obbligo di vaccinarsi non sono ammesse  discriminazioni, nel senso di limitazione di  diritti in danno dei soggetti che non abbiano ancora potuto vaccinarsi o rinunzino alla copertura vaccinale. Infatti l’art.32 della Costituzione vieta ogni forma di trattamento sanitario obbligatorio, in assenza di una espressa previsione di legge, e fatto salvo in ogni caso il rispetto della persona umana.  I dati relativi allo stato vaccinale  sono  dati  sensibili, delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone, conseguenze che  possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali. Il Garante per la privacy  ritiene  che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali. Per l’ accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi o per viaggiare liberamente, c’è bisogno di un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza. In assenza di tale eventuale base giuridica normativa  la distinzione tra cittadini vaccinati e non vaccinati è da considerarsi illegittima. L’Authority ritiene infatti che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini per poter entrare, ad esempio, in palestre o aeroporti, stazioni o hotel, debba essere l’oggetto di una norma di legge nazionale. Nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni  che non si riferisce al passaporto vaccinali di cui discute l’Ue, ma di iniziative private o regionali,  l’autorità Garante richiama l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. In assenza di tale eventuale base giuridica normativa  è da considerarsi illegittimo l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati. E’ opportuno tener ben presente l’art. 32 della Costituzione :La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.L’articolo 32 parla di   “dignità della persona”: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

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