UN ISTITUTO GIURIDICO A TUTELA DEI SOGGETTI DISABILI:L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

La tutela delle persone con disabilità rappresenta una esigenza sociale. È importante  garantire al disabile un’assistenza non solo morale ma anche materiale rispettosa della sua dignità. Uno strumento  importante per affrontare situazioni sociali  con maggiore consapevolezza e con il necessario sostegno è un istituto giuridico al quale possono ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità di provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno è il soggetto che ha il compito di assistere e rappresentare chi non riesce a provvedere alle funzioni della vita quotidiana. Una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Lo scopo di tale nomina è quello di garantire una sorta di “protezione giuridica” a chi versa in una situazione di difficoltà a provvedere ai propri interessi perché privo in tutto o in parte di autonomia, senza tuttavia limitarne in modo eccessivo la capacità di agire.La figura dell’amministratore di sostegno trova la sua fonte di disciplina nel codice civile, nel quale è stata introdotta ad opera della legge n. 6/2004. E’ una misura meno grave rispetto alla interdizione e rappresenta un istituto moderno  a tutela dei soggetti disabili, che tiene conto dell’esigenza di rispettare e valorizzare la loro residua capacità di agire. L’amministrazione di sostegno si attiva mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, con il quale viene designato l’amministratore di sostegno e definito l’oggetto del suo incarico. E’ molto importante la scelta dell’amministratore di sostegno: deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, la scelta potrà pertanto cadere sul coniuge, sul convivente, su altro parente fino al quarto grado, ma anche su un estraneo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio. Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già designati.La designazione fatta con atto pubblico ha un grande valore, in quanto è vincolante per il giudice tutelare: questi può infatti disattenderla soltanto ove ricorrano gravi motivi.Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde completamente la propria capacità di agire, ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti.In particolare, l’amministrato deve essere assistito o rappresentato dall’amministratore di sostegno nel compimento degli atti espressamente indicati nel decreto del giudice tutelare,conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.L’amministrazione di sostegno è quindi uno strumento estremamente duttile: esso viene infatti configurato caso per caso, secondo le peculiarità ricorrenti nella specifica ipotesi.Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di:compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana,fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della redazione,sposarsi;riconoscere i propri figli.  L’amministrazione di sostegno è forse il principale strumento di azione positiva in favore delle persone che si trovino in difficoltà, a causa di infermità o di menomazioni di vario genere che impediscono all’individuo di provvedere autonomamente ai propri interessi in poche o molte attività della vita, in linea con il principio di proporzionalità della misura rispetto alle condizioni personali del beneficiario,l’amministratore di sostegno non è un tutore ma una persona di fiducia che non si sostituisce necessariamente a chi è in difficoltà ma lo coadiuva o affianca nel compimento di determinati atti della vita. Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti indicati dal giudice tutelare . Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso. Il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,dal coniuge,dalla persona stabilmente convivente,dai parenti entro il quarto grado,dagli affini entro il secondo grado,dal tutore o curatore,dal pubblico ministero.I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Le norme di riferimento sono gli artt. dal 405 al  413 del codice civile. In pratica l’amministrazione di sostegno è  il principale strumento di azione positiva in favore delle persone che si trovino in difficoltà, a causa di infermità o di menomazioni di vario genere che impediscono all’individuo di provvedere autonomamente ai propri interessi in poche o molte attività della vita, in linea con il principio di proporzionalità della misura rispetto alle condizioni personali del beneficiario.

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