La scuola a prova di privacy,osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto, non utilizzare il telefono cellulare, ivi compresa la modalità “silenziosa” o altri dispositivi elettronici allo scopo di divulgare immagini.

 

DR. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola a prova della protezione dei dati personali,della privacy,educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni  e alla trasmissione del sapere ma nell’era di internet anche in ambito scolastico al rispetto dei valori,dei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino. In particolare il rispetto dei dati sensibili la salute o le convinzioni religiose,come usare correttamente l’uso delle nuove tecnologie, tablet e smartphone nelle aule scolastiche a quali cautele adottare per i dati degli allievi  per prevenire atti di cyberbullismo o altri episodi che possano segnare negativamente la vita dei giovani studenti. Nella direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell’Istruzione  si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, ivi compresa la modalità “silenziosa”  o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione , di tenere comportamenti rispettosi degli altri,  di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto. La violazione di tale dovere comporta  l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto. È  necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Trattasi di una norma  di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. Si configura come un  provvedimento orientato non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire un corretto comportamento. Il ritiro, quindi ,del cellulare  o dei dispositivi elettronici da parte del docente e consegna in presidenza. L’alunno lo potrà ritirare al termine dell’orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente. Qualora l’alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare .  Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della Scuola,docente e non docente, fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell’Istituto. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di  segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso della persona  si configura come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge. La circolazione  di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili. Nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni ,ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate. Infine spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. L’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato.

 

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