“IUS SOLI”: Riflessione sul rapporto tra cittadinanza e fenomeno migratorio, si è riacceso in Italia il dibattito e le polemiche sulla normativa dello ‘’Ius Soli’’ , dello ‘’ ius sanguinis’’ e dello ‘’ius culturae’’.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Dr. Pietro Cusati

Roma, 16 marzo 2021 La legge 5 febbraio 1992, n. 91, che  disciplina la materia  sulla cittadinanza italiana è basata sul principio del cosiddetto diritto del sangue( ius sanguinis), in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani.  Lo “ius soli”,invece,  fa riferimento alla nascita sul “suolo”, sul  territorio dello Stato, indica l’acquisizione della cittadinanza di un paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori e  si contrappone appunto al diritto del sangue ( Ius Sanguinis), nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza,  imperniato invece sull’elemento della  discendenza o  della filiazione, che indica la trasmissione ai figli della cittadinanza del genitore, quindi non in base al luogo di nascita .Quindi il diritto alla cittadinanza per ius soli , in virtù del quale l’acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio , è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l’acquisizione della cittadinanza dei genitori. In base alla legge n. 91 del 1992, Il principio dello ‘’ ius sanguinis’’ (‘’diritto del sangue’’) come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito della nascita, chi è nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino italiano al compimento dei 18 anni, a condizione che abbia mantenuto costantemente la residenza in Italia dalla nascita. In Italia lo ‘’Ius Soli’’ si applica in due casi eccezionali, per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi(privi di cittadinanza) o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza, oppure se il soggetto è figlio di ignoti ed è trovato nel territorio italiano. Per i paesi che applicano lo ‘’ius soli’’ è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori. Nei  paesi del continente americano applicano lo Ius Soli in modo automatico e senza condizioni, tra questi gli Stati Uniti, il Canada . Lo Ius Soli è riconosciuto anche da diversi paesi europei tra cui Francia, Germania e Regno Unito con condizioni diverse. In Francia, ad esempio, il nato in territorio francese da genitori stranieri può ottenere la cittadinanza facendone richiesta purché sia vissuto stabilmente sul territorio dello Stato per almeno 5 anni ,la cittadinanza è automatica se i due genitori alla nascita del richiedente disponevano di un permesso di soggiorno. Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all’esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all’approvazione di un testo definitivo.  Molte proposte miravano ad introdurre una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte del minore che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale ,c.d. ius culturae.

 

 

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