LEGGE PINTO: BUONE PRASSI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI INDENNIZZI PER L’EQUA RIPARAZIONE.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

On. Avv. Prof. Michele Pinto (già ministro e segretario generale del Senato)

Roma,26 marzo 2021 .”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge “. L’Italia, infatti, è stata spesso sanzionata dalla Corte Europea per via dell’irragionevole durata dei suoi processi e la legge Pinto offre una possibilità di indennizzo per quanti siano stati danneggiati dalle lungaggini della giustizia italiana. Questo diritto al risarcimento sorge in presenza di tre requisiti,la non ragionevole durata del processo,l’esistenza di un danno conseguente,l’esistenza di un nesso causa-effetto tra la durata del processo e il danno cagionato. Potranno essere risarciti non soltanto i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali dei quali si presume l’esistenza poiché dettati da quello stato di ansia perdurante che la pendenza di un processo ingenera nelle parti coinvolte. Si considerano rispettati i termini di ragionevole durata di un processo quando lo stesso non eccede la durata di tre anni in primo grado,due anni in secondo grado,un anno nel giudizio di legittimità in cassazione.Tuttavia si considera comunque rispettato il termine di ragionevole durata se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.La domanda di riparazione si propone, a pena di decadenza, entro e non oltre 6 mesi dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, con ricorso al Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il giudizio.Il Consiglio Nazionale Forense ha concordato con la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia,  un documento per poter  fornire agli avvocati informazioni utili al fine di pervenire ad un più rapido pagamento delle richieste di indennizzi previsti dalla legge Pinto,indennizzi  liquidati per la durata irragionevole dei processi ,buone prassi che andranno a giovamento di cittadini e avvocati. La digitalizzazione della giustizia è quello  di rendere i processi più velociaccelerare l’iter per ottenere gli indennizzi previsti della Legge Pinto .A tale scopo è stata prevista la modalità digitale per la presentazione delle domande di pagamento. La legge Pinto  tratta gli indennizzi previsti in caso di violazione della ragionevole durata dei processi.  Il Consiglio Nazionale Forense preso atto del notevole arretrato  dei decreti da pagare  ha proposto di provvedere ,  in tempi più ragionevoli alla liquidazione degli indennizzi e delle spese di procedimento, con un piano straordinario .La procedura telematica permetterà ai creditori di presentare la richiesta di pagamento tramite una piattaforma digitale che consentirà una comunicazione più semplice dei dati richiesti per la pratica. Inoltre, tramite la piattaforma gli utenti avranno modo di controllare autonomamente lo stato della loro pratica.Il Ministero della Giustizia ha segnalato come molto spesso il competente ufficio si trovi a gestire una grande mole di notifiche, richieste e documentazioni inviati contestualmente a plurimi indirizzi reperiti sui pubblici registri, non idonei allo scopo, e spesso reiterati, con ricadute estremamente negative sui tempi di conclusione dei singoli procedimenti e sulla rapidità dei pagamenti, per la difficoltà di accorpamento e di gestione delle richieste.  La notifica va fatta, nel termine di 30 giorni dal deposito del provvedimento (ex art. 5 dellla L. 89/2001) esclusivamente al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato. Ogni notifica al diverso indirizzo è improduttiva di effetti giuridici. Si raccomanda pertanto di effettuare una sola notifica presso l’Avvocatura dello Stato e di evitare notifiche telematiche ad indirizzi reperiti sui pubblici registri . Il creditore ha l’onere di rilasciare all’Amministrazione debitrice una dichiarazione attestante:  la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a versare, la modalità di riscossione prescelta. I modelli debitamente compilati e sottoscritti dovranno poi essere inviati a mezzo PEC ai competenti Uffici, in uno con la documentazione .Taluni Uffici chiedono che il modulo sia sottoscritto con firma digitale: si consiglia pertanto di verificare sul sito della Corte di Appello interessata, le modalità di compilazione e sottoscrizione del modulo ove presenti.

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