I DIRITTI CIVILI E SOCIALI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E IL DIRITO ALLA SALUTE PREVISTO DALL’ART.32 DELLA COSTITUZIONE.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Il  diritto alla salute è uno dei diritti sociali di maggiore rilevanza. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e dell’intera collettività. Il decreto legislativo n. 229/1999, specifica la nozione di LEA,i livelli uniformi di assistenza  ,disponendo che il servizio sanitario nazionale  assicura “i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.Il legislatore  avvertiva  la necessità di bilanciare le esigenze e le limitazioni della finanza pubblica con l’erogazione di un servizio uniforme su tutto il territorio nazionale. La riforma della sanità avrebbe dovuto intervenire sugli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nelle diverse aree del Paese, avendo come obiettivo la razionalizzazione e l’efficienza del sistema sanitario. Insieme ai LEA, relativi al comparto dei servizi sanitari, l’art. 22 della legge n. 328/2000 ha introdotto i livelli uniformi di assistenza sociale  riconoscendoli quali interventi che costituiscono “il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi”. Con la Riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, la nozione di livelli essenziali delle prestazioni  risulta estesa alle prestazioni relative a tutti i diritti sociali e civili  su tutto il territorio nazionale. Il principale punto di riferimento è  la Carta costituzionale che  definisce  “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali”, noti  con l’acronimo Leps. Lo Stato centrale si fa carico di assicurare che nelle diverse aree territoriali siano assicurati i servizi, le prestazioni e gli interventi che possano rendere effettivamente fruibili ed esigibili i LEP, indicando anche la strada per una loro fruizione integrata.L’art. 120 della Costituzione  prevede che l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni sia esercitato, “quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”.La tutela dei LEP è strettamente collegata alla tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica della Repubblica, divenendo essa stessa strumento ed espressione dell’unità medesima che si confronta con l’autonomia delle singole Regioni, competenti per quanto attiene all’organizzazione e alla gestione dei servizi inerenti ai diritti civili e sociali.

I LEP rappresentano l’espressione del moderno sistema di welfare multilivello, i livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali devono  trovare una loro effettiva  fruibilità da parte dei cittadini. La regolamentazione pubblica deve assicurare l’equità nella distribuzione delle risorse a disposizione come disposto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

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