L’ANTITRUST ha sanzionato per oltre 11 milioni di euro Poste Italiane spa, per abuso di dipendenza economica, nei confronti della società Soluzioni srl, che ha svolto il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di Napoli.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma, 9 agosto 2021. L’Antitrust ha sanzionato per oltre 11 milioni di euro Poste italiane spa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, per abuso di dipendenza economica,  l’azienda Poste Italiane spa   “ha imposto clausole ingiustificatamente gravose nei contratti sottoscritti nel 2012 e nel 2013, e vigenti fino al mese di giugno 2017, con Soluzioni S.r.l.”, una società che per molti anni ha svolto, per conto di Poste italiane, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di Napoli.Secondo l’Antitrust  Poste italiane spa  “ha adottato un insieme di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e ha tenuto condotte abusive che hanno prodotto un consistente squilibrio nel rapporto negoziale con Soluzioni srl”. La società Soluzioni srl secondo l’Antitrust  sarebbe stata “costretta, tra l’altro, a sopportare il divieto di trasporto e consegna congiunti dei prodotti di Poste italiane e quelli di terzi, nonché a consentire a Poste di ridurre, a proprio piacimento, i quantitativi minimi e di modificare la tipologia dei prodotti. Inoltre la società Soluzioni srl è stata costretta a svolgere prestazioni aggiuntive non previste dal contratto, peraltro non retribuite”. Secondo l’Antitrust, quindi, “Poste italiane ha ostacolato il corretto svolgimento del gioco concorrenziale nel mercato di riferimento, perché con la sua condotta abusiva ha escluso un operatore che avrebbe potuto sia prestare la propria attività a favore di operatori postali alternativi sia costituire un potenziale vincolo concorrenziale a livello locale”. La  legge n. 192/1998  vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tenuto conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. La disciplina in tema di abuso di dipendenza economica prevede che l’Autorità attivi i propri poteri di indagine e di imposizione di diffide e sanzioni qualora ravvisi che la condotta di abuso di dipendenza economica abbia una rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato. L’abuso di dipendenza economica configura una fattispecie di applicazione generale  , che può prescindere dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura ed è idonea a ricomprendere qualunque rapporto negoziale asimmetrico tra imprese.  Tale fattispecie richiede la sussistenza di una situazione di dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice e, in secondo luogo, ne censura l’abuso  di tale situazione.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *