Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza n. 23331 ,del 23 ottobre 2020 ,Il codice della strada,art.173,comma 2, vieta al conducente di usare il cellulare durante la marcia e anche quando si è fermi al semaforo.

 

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Roma, 19 agosto 2021 .Il divieto di utilizzare i dispositivi elettronici alla guida permane anche quando si è fermi al semaforo. L’art. 173,comma 2,del codice della strada, vieta tale utilizzo e scatta la sanzione nei confronti del conducente che usa  il telefonino,senza auricolare o viva voce. Fatta eccezione per le forze di Polizia previste espressamente dall’art.138,comma 11 del codice della strada. La Corte di Cassazione ,seconda sezione civile,con ordinanza n.2331 del 23 ottobre 2020,ha rigettato il ricorso di un automobilista che è stato sanzionato  per aver fatto uso durante la guida del telefono cellulare, senza auricolare o apparato vivavoce. Il ricorrente è stato sanzionato perché durante la guida, mentre impegnava un incrocio, faceva uso di un apparecchio radio telefonico. Ritiene la Corte di Cassazione che  la sentenza impugnata risulta correttamente motivata nella parte in cui afferma che il verbale fa piena prova fino a querela di falso circa il fatto che la vettura era in movimento e la censura del ricorrente non si confronta con tale affermazione. L’art. 157 c.d.s. dispone che per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici. Secondo la Corte di Cassazione  sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame, il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l’obbligo di sgomberare l’area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato. La ratio del divieto di cui all’art. 173 comma 2, cod. strada (d. Igs. n. 285 del 1992),  risiede nell’impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento. Sanzione legittima per la Suprema  Corte di Cassazione anche per chi usa il cellulare in sosta al semaforo in attesa che scatti il verde. Usare il cellulare alla guida di un’auto è vietato  “durante la marcia di apparecchi radiotelefonici”, ad eccezione di quelli a viva voce o dotati di auricolare. Per la Suprema Corte di Cassazione l’ammenda è legittima  pure se l’automobilista viene sorpreso con il cellulare in mano durante la sosta al semaforo rosso. Per arresto  si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione come, appunto, un semaforo rosso che impone lo stop, in questa situazione permane comunque il divieto di fare uso di apparecchi radiotelefonici .La ratio del divieto di usare  i cellulari alla guida risiede nell’impedire un comportamento  potenzialmente in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.

 

 

 

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