Il Garante per la privacy e i nuovi obblighi introdotti dal decreto-legge n.105 ,del 23 luglio 2021 ,in relazione all’uso delle certificazioni verdi in ‘’zona bianca’’.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Dr. Pietro Cusati

Il  decreto legge n. 105,del 23 luglio 2021,prevede che se non si è vaccinati non si possono frequentare  ristoranti, cinema, teatro, musei, mostre, convegni eccetera, o di essere  sottoposto  a tampone ogni 48 ore. Il cittadino deve  sottoscrivere il  consenso informato e non obbligo, una dichiarazione con la quale riconosce che ha avuto tutte le informazioni utili sulle possibili pericolosità dello stesso e che egualmente ha prestato libero consenso alla vaccinazione, “Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino”.Lo Stato non  si assuma la responsabilità dell’obbligo del vaccino. Se lo rendesse obbligatorio nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione   si assumerebbe la responsabilità  e non potrebbe più chiedere il consenso informato del vaccinato. Con la vaccinazione libera, lo Stato non si  assume nessuna  responsabilità  e  con l’estensione del green pass,  induce indirettamente  i cittadini a vaccinarsi per non essere esclusi dalla vita sociale. Se il vaccino è un bene necessario e imprescindibile per la salute della collettività, lo Stato lo deve rendere obbligatorio per tutti nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione e chi trasgredisce  deve essere sanzionato. La  giurisprudenza costituzionale,nell’interpretazione  dell’art.32, ha sempre riconosciuto che ove il vaccino possa però comportare un rischio per la salute della persona sottoposta a vaccinazione, lì la vaccinazione non può che essere rimessa a scelta individuale.La legislazione nazionale, oltre a dover rispettare la nostra Costituzione, deve  essere conforme alla normativa europea.Il decreto legge n.105 del 23 luglio 2021, oltre ad introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale,  amplia l’ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi estendendole anche, in zona bianca. Dovrà  essere oggetto di garanzie maggiori, sotto il profilo della protezione dati, la disciplina transitoria della certificazione, in forma cartacea, da rilasciare ai soggetti esenti dall’obbligo di estensione del pass, che nel rispetto del principio di minimizzazione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato. In seguito ai quesiti ricevuti da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi relativi all’uso delle certificazioni verdi in “zona bianca”, il Garante  per la privacy ha fornito chiarimenti interpretativi sulla disciplina vigente in materia, alla luce delle innovazioni introdotte nel quadro normativo dal decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021. Le questioni sollevate coinvolgono il rapporto, sempre più complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche, tra le esigenze di sanità pubblica volte al contrasto della pandemia e i diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali il diritto alla protezione dei dati personali, l’autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica.Sotto il profilo della protezione dei dati, la disciplina interna delle certificazioni verdi comporta un trattamento legittimo nella misura in cui agisca nel perimetro delineato dalla normativa vigente. Il  decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 , oltre ad introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale , amplia l’ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi disciplinate, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività specificamente indicate. Prescindendo dall’esame della ragionevolezza di tale estensione, il Garante ha rilevato come il trattamento sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame ,titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *