Il decreto-legge sulle cosiddette ‘’capienze’’, contenente le regole per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale e si applicheranno dall’11 ottobre 2021.

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma 9 ottobre 2021. Pubblicato nella gazzetta ufficiale  il  decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021. In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro. Per le attività sportive la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione. Si estendono al 2022 per l’esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l’accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass.Per fare fronte alle particolari e nuove esigenze relative all’emergenza in Afghanistan e all’accoglienza dei profughi, è incrementato di 3000 posti il Sistema di accoglienza e integrazione. Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico. Il decreto-legge cosiddetto ‘’capienze’’  modifica definitivamente  il Codice privacy e i poteri del Garante,per motivi di interesse pubblico e l’esercizio dei pubblici poteri.il provvedimento  abroga  il potere del Garante della privacy di prescrivere misure e accorgimenti a garanzia del cittadino, che la pubblica amministrazione finora avrebbe dovuto adottare .Viene meno ,altresì,il potere del Garante di stabilire i requisiti minimi di sicurezza e protezione dei dati di traffico telefonico e della loro distruzione, una volta decorso il tempo previsto per gli usi a fine di indagine e repressione dei reati. Il Garante della Privacy  avrà  30 giorni dalla richiesta per fornire il suo parere su riforme, misure e progetti per l’attuazione del PNRR. Infine il decreto-legge riconosce al Garante per la Privacy il ruolo di interlocutore per le vittime di revenge porn potendo intervenire d’urgenza, dopo la segnalazione, per limitare la diffusione di materiale considerato privato.

 

 

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