CORTE COSTITUZIONALE: LA REGIONE NON PUÒ DELEGARE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI AD ESSA ATTRIBUITE DAL CODICE DELL’AMBIENTE IN VIGORE DAL 2006.

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Roma –Palazzo della Consulta,25 ottobre 2021. Con la sentenza n. 189, del 7 ottobre 2021, la Corte Costituzionale ha chiarito i limiti entro i quali le Regioni possono delegare funzioni ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti osservando che nessuna deroga all’assetto delle competenze fissato in sede statale può essere ammessa. Le competenze sulla gestione dei rifiuti rientrano  nella materia della tutela dell’ambiente,pertanto le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell’ambiente.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lett. b) e c), poiché in conflitto con l’assetto di competenze delineato dal codice dell’ambiente, integra la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s)della Costituzione. Con la delega di funzioni amministrative la Regione, soggetto titolare del potere di provvedere su determinati interessi, conferisce al Comune o ad altro soggetto la legittimazione ad adottare atti che rientrano nella propria sfera di attribuzione, così dando luogo a una competenza di carattere derivato, ancorché limitata al solo esercizio della funzione e non incidente sulla sua titolarità. Nella fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale  con la sentenza n.189,redattrice Maria Rosaria San Giorgio,depositata il 7 ottobre 2021 ,la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni ,né l’approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti né l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, l’autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti.Due società di autodemolizione di autoveicoli si erano viste rigettare da Roma Capitale la richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e contro questa decisione avevano proposto ricorso al TAR Lazio. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ,ha precisato la Corte Costituzionale, decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Codice dell’ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione , successiva alla normativa censurata , si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, rendendo attuale la discrasia della distribuzione delle competenze disposta dalla legge regionale censurata. Il  “Testo Unico Ambientale”,T.U.A.,norme in materia ambientale,è conosciuto con il nome di  “Codice dell’ambiente”,e si riferisce al  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore  il 29 aprile 2006 , il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.

Trae origine da una “legge delega” del Parlamento, la legge n. 308, del 2004, la quale fissò i “paletti” entro i quali dovevano  muoversi  i futuri decreti. Negli  anni il T.U.A. ha subito diverse modifiche, mancano ancora  provvedimenti attuativi  per rendere  applicabili alcune norme .

Il  decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

 

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