Green pass, sì all’obbligo per gli insegnanti,il Consiglio di Stato ha respinto in via preliminare il ricorso presentato da alcuni insegnanti: “Nessuna violazione della privacy.”

 

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Roma ,31 ottobre 2021 .Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcuni insegnanti contro l’0bbligo del Green Pass  per gli operatori scolastici. Sì all’obbligo della carta verde per gli insegnanti, non ci sono violazioni della privacy, non c’è discriminazione verso chi non si vuole vaccinare ,visto che il pass si ottiene anche via tampone e il diritto individuale viene meno di fronte all’esigenza collettiva. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar che respingeva il ricorso presentato da alcuni insegnanti contro il ministero dell’Istruzione. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la presunta violazione della privacy nell’obbligo di esibire il Green Pass a scuola è contraddetta dalle indicazioni di tutela della privacy raccomandate dal Garante per la Privacy. La discriminazione tra vaccinati e non vaccinati «appare smentita» dal fatto che il lavoratore, se non intende vaccinarsi, può ottenere il certificato con un test antigenico rapido.La priorità del diritto individuale alla salute come fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, soprattutto se confrontato con il diritto delle persone di scongiurare possibili contagi.Quanto alla “asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi” questo “non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone , nella specie gli studenti , il cui “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza perché espressione di una componente della “salute pubblica” a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione  di ogni docente”. La natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva, tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità; pregiudizio, del resto, collegato alla infungibilità della funzione docente ,non assegnabile a diverse ed improprie mansioni. Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare , in sede monocratica, il ricorso presentato da alcuni insegnanti contro il ministero dell’Istruzione sull’obbligo di certificato verde ed ha fissata  la camera di consiglio, per la discussione collegiale, l’11 novembre 2021. Ha sottolineato che “le dedotte censure di violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il ‘certificato verde’ rilasciato dopo la vaccinazione sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito” e “la discriminazione lamentata appare certo smentita dalla circostanza che il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido“. “L’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone, nella specie gli studenti, il cui ‘diritto a scongiurare possibili contagi’ ha prevalenza perché espressione di una componente della ‘salute pubblica’ a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”.

 

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