MANDATO D’ ARRESTO EUROPEO: DUE ORDINANZE N.216 E 217, DEL 18 NOVEMBRE 2021, DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA.

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,Palazzo della Consulta, 22 novembre 2021 .Il mandato d’arresto europeo (MAE) è un procedimento giudiziario semplificato di consegna ai fini dell’esercizio penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà. Un mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell’Unione europea. In pratica è la richiesta di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’UE perché si proceda all’ arresto di una persona in un altro Stato membro e la si consegni al primo Stato membro. Il paese in cui la persona è arrestata deve adottare la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo entro 60 giorni dall’arresto .Se la persona arrestata acconsente alla consegna, la decisione è presa entro 10 giorni. La persona ricercata deve essere consegnata il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità incaricate, al massimo entro 10 giorni dalla decisione finale relativa all’esecuzione del mandato d’arresto europeo. La Corte Costituzionale Italiana ha emesso due distinte ordinanze n.216 e 217 del 18 novembre 2021 ,di rinvii pregiudiziali  alla Corte di Giustizia UE ,due casi per i quali l’autorità giudiziaria italiana può rifiutarsi di dare esecuzione al MAE, mandato d’arresto europeo. Spetta in primo luogo alla Corte di giustizia dell’Unione europea stabilire in quali casi , oltre quelli previsti dalla legge nazionale , l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutarsi di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo.La Corte costituzionale ha rilevato  che nemmeno la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo prevede la possibilità di rifiutare il MAE.La  Consulta ha osservato che, nelle materie oggetto di integrale armonizzazione normativa come il mandato di arresto, rientra in via primaria nel diritto dell’Unione “stabilire gli standard di tutela dei diritti fondamentali al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo e la sua concreta esecuzione a livello nazionale”.La Corte costituzionale ha ritenuto  investire la Corte di giustizia della questione. I giudici di Lussemburgo dovranno chiarire se e in che misura i principi e le procedure già stabiliti in relazione ad altri possibili motivi di rifiuto della consegna, non espressamente previsti dalla decisione quadro ,come nelle ipotesi di sovraffollamento carcerario sistemico o di gravi problemi relativi al difetto di indipendenza del potere giudiziario all’interno dello Stato richiedente, possano estendersi anche all’ipotesi in cui la consegna potrebbe esporre l’interessato al pericolo di subire un grave pregiudizio alla propria salute. Inoltre  la Corte costituzionale ha  osservato che la decisione quadro europea è formulata in modo da lasciare liberi gli Stati membri di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi ormai radicati nel territorio nazionale. La Consulta  ha chiesto ai giudici di Lussemburgo se sia compatibile con il diritto fondamentale alla vita privata e familiare dell’interessato una normativa, come quella italiana, che precluda in modo assoluto e automatico di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio; e, nel caso in cui ne sia ritenuta l’incompatibilità, sulla base di quali criteri e presupposti i legami della persona che si trova nel territorio italiano debbano essere considerati tanto significativi da imporre al nostro Stato di rifiutarne la consegna.

 

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