Garante Privacy: il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive, chi ha effettuato un tampone può accedere all’albergo o al luogo di lavoro.

 

dr. Pietro Cusati (giornalista)

Roma , 11 dicembre 2021. Il Garante per la Privacy ha risposto alle segnalazioni dei cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato ,invece, che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida. Il Garante per la privacy ricorda che , come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute, non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o agli accompagnatori dei pazienti negli ospedali. L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è  illegittimo. Il Garante per la Privacy , in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno 2021, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati , in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo. Il green pass “rafforzato” è richiesto fino al 15 gennaio 2022 in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca. In zona bianca e gialla, è richiesto per l’accesso a spettacoli, competizioni ed eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste ,tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, discoteche e cerimonie pubbliche, e, in zona arancione, per l’accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi. Al ristorante per accedere ai servizi al chiuso è sempre richiesto  per il consumo  in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l’accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la Certificazione verde Covid-19 base, che attesta l’esito negativo di un test antigenico rapido . Chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida. Secondo il Garante della Privacyper i clienti degli alberghi, i lavoratori o per gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali. Secondo il decreto del  26 novembre 2021 quello che ha introdotto il  Super Green pass, la certificazione verde base, cioè quella con tampone, rimane valida sui treni a lunga percorrenza e sugli aerei, ma diventa obbligatoria anche sui mezzi pubblici urbani e sui treni regionali. Con il Green pass base si può continuare ad andare al lavoro, ed entrare così negli uffici pubblici e privati, accedere ai luoghi della cultura, come musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e gialla, e entrare negli alberghi e nelle strutture ricettive. Neanche per palestre e piscine è richiesto il Super Green pass, ma basta il pass semplice. Inoltre Il Garante per la Privacy si sta anche occupando della sospensione del Green pass per i vaccinati che risultano positivi al Covid. I dati del Green pass devono essere sempre aggiornati, che si tratti di un tampone scaduto, di una persona guarita o vaccinata e poi diventata positiva, perché solo così si persegue l’interesse pubblico superiore, solo così si limitano davvero i rischi di diffusione del Sars-cov-2.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *