Rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile dalla data del 1° gennaio 2021, in poi.

da Pietro Cusati

 

 

 

 

 

 

Con  decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità dell’erogazione del rimborso delle spese legali agli imputati assolti,con  sentenza di assoluzione definitiva ,pronunciata ‘’perché il fatto non sussiste”,“perché non ha commesso il fatto”,“perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione. Il cittadino assolto dal processo penale  ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro. Lo stabilisce il decreto del 21 dicembre 2021, del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022,con il quale si è provveduto alla “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020”.Il rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Dovrà essere giustificato dalla fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonchè di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.Il rimborso  non è riconosciuto nei casi di: assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. E’ stato istituito un apposito fondo, con la dotazione di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021,per far fronte all’erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti con formula piena. Il richiedente  può presentare istanza di accesso al fondo tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due.Nel caso di imputati minorenni o incapaci, l’istanza potrà essere presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.

Nel caso di decesso dell’imputato, l’istanza potrà essere presentata dall’erede e, in caso di pluralità di eredi, da uno degli eredi nell’interesse di tutti. Tra gli elementi che dovranno essere indicati e documentati nella richiesta : la durata del processo definito con la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva. L’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati.Ciascun richiedente, dopo la presentazione della domanda, potrà variare, sulla piattaforma digitale ove presentata la domanda, la sua anagrafica (residenza, coordinate IBAN su cui ricevere il bonifico).La variazione dell’anagrafica potrà essere operata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, sulla piattaforma digitale ove presentata la domanda,dopo il pagamento della prima quota annuale, fino a 15 giorni prima della data di scadenza della seconda quota annuale,dopo il pagamento della seconda quota annuale, fino a 15 giorni prima della data di scadenza della terza quota annuale.Il  Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui.Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle finanze svolgeranno un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione .Ciascuna istanza di rimborso sarà accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di € 10.500,00.

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