Le modifiche al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza sta generando un diffuso disorientamento a circa mezzo milione di imprese a rischio di default ?

 

da Pietro Cusati

 

Dr. Pietro Cusati - giurista

Il Consiglio di Stato  ha espresso il  parere   n. 832/2022,dando  il via libera allo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva 2019/1023/UE. “Si tratta di uno degli interventi di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come prioritari  al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha condiviso la scelta del Governo di trasfondere nel Codice la legislazione emergenziale dei decreti legge n. 118 e n. 152 del 2021 e di collegare l’entrata in vigore dell’attuazione della direttiva a quella dell’intero Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.  Il Consiglio di Stato ha apprezzata la scelta del Governo di rafforzare le procedure di allerta della crisi e di arricchire il diritto interno con lo strumento extragiudiziario della ‘composizione negoziata. Nell’ambito della armonizzazione della legislazione europea, il nuovo strumento si colloca sul piano del rafforzamento degli strumenti di allerta precoce, volti ad individuare il prima possibile situazioni economico finanziarie che rendono concretamente probabile l’insolvenza del debitore e per questo destinato ad operare prima dell’utilizzo dei quadri di ristrutturazione preventiva. Caratterizzano la composizione negoziata, la volontarietà dell’accesso, il non spossessamento dell’imprenditore, la limitazione delle parentesi giudiziarie a quanto strettamente necessario anche alla garanzia dei creditori, la presenza di un esperto terzo rispetto alle parti con il ruolo di agevolare le trattative. Giudicato, inoltre, favorevolmente  il “costante monitoraggio” sull’applicazione concreta del nuovo strumento. Il Consiglio di Stato ha posto l’accento “sulla necessità di una formazione specifica, oltre che della nuova figura degli esperti della composizione negoziata, anche dei Giudici e soprattutto degli imprenditori, essenziale per conferire effettività agli strumenti di allerta precoce. La necessità di un maggior coordinamento  con i quadri di ristrutturazione preventiva  e con gli altri strumenti di regolazione della crisi previsti nel Codice o introdotti ex novo,come è per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, rilevando l’oggettiva moltiplicazione degli strumenti e il rischio di possibili sovrapposizioni e incertezze nella individuazione dei presupposti per l’accesso all’uno o all’altro, a danno degli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla direttiva. Per i Commercialisti e Confindustria ,invece, occorre maggiore ordine e chiarezza  al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti,  debitori, creditori, professionisti e magistrati. Il succedersi di provvedimenti, cambiamenti e integrazioni senza una meditata visione di insieme sta generando un diffuso disorientamento e rischia di non centrare gli obiettivi di semplificazione.  Il  Consiglio nazionale dei Commercialisti e  Confindustria in un documento congiunto  sottolineano come “a fronte del progressivo ampliamento del ventaglio degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si allargano anche i margini di discrezionalità attraverso cui sia l’imprenditore individuale sia l’imprenditore collettivo , ma nondimeno i loro organi di controllo e finanche i loro consulenti, con le modifiche che hanno interessato l’articolo 2086 codice civile  possono individuare le misure idonee a intercettare tempestivamente lo stato di crisi e le iniziative adeguate ad affrontarla.“Il rovescio della medaglia”, secondo Commercialisti e Confindustria, “è una maggiore incertezza riguardo la sindacabilità ex post, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi. Il superamento degli indicatori e indici della crisi, determina l’abbandono della demarcazione oggettiva che, pur con ovvi limiti, escludeva un sindacato in ordine alla scelta del dies a quo, che oggi invece viene rimesso a valutazioni anche soggettive. Quindi, in un simile scenario, sarà indispensabile non dimenticare che tali scelte sono anche figlie delle percezioni del momento e, se la business judgement rule è un principio da preservare, lo dovrà essere anche declinato nella delicata fase della crisi per l’imprenditore, gli organi di controllo societari e altresì i professionisti coinvolti”.I tempi appaiono maturi per una revisione della materia in linea con l’impostazione adottata anche dal legislatore europeo e massimamente improntata alla valorizzazione dell’autonomia privata e alla salvaguardia del valore d’impresa e assai meno a presunzioni applicate con lettura postuma degli eventi.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *