CORTE COSTITUZIONALE : GIUSTIZIA CIVILE E PATROCINIO GRATUITO,E’ ILLEGITTIMA LA RIDUZIONE DEGLI ONORARI DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE.

 

da Pietro Cusati

 

La Corte costituzionale con la sentenza n. 166, depositata il 1° luglio 2022,ha accolto  la questione sollevata dal Tribunale di Paola sull’articolo 130 del Dpr n. 115 del 2002, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Consulta ha stabilito che  è illegittima la riduzione dell’onorario dell’ausiliario del magistrato, prevista quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se l’importo oggetto di decurtazione non è stato adeguato alle variazioni del costo della vita. Nel caso esaminato dalla Consulta  il compenso per il consulente tecnico d’ufficio medico-legale, designato in un giudizio civile con ammissione al patrocinio per i non abbienti, avrebbe dovuto essere liquidato , sulla base di un valore tariffario mai aggiornato dal 30 maggio 2002 – in 145,38 euro, importo inadeguato all’attuale valore economico e sociale dell’attività svolta, alla durata dell’incarico e alla stessa dignità professionale dell’esperto. In continuità con le precedenti sentenze  della Corte Costituzionale, n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 , con le quali era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’analogo meccanismo di decurtazione introdotto dall’articolo 106-bis del Dpr n. 115 del 2002 per il processo penale,la Corte ha osservato che una drastica riduzione, come quella prevista dalla norma censurata, per la remunerazione di un’attività svolta nell’interesse della giustizia può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto sia correttamente calibrata al fine del contenimento della spesa pubblica ma sia anche tale da preservare la elementare consistenza della tariffa in relazione alle variazioni del costo della vita. Dalle linee di fondo della disciplina del testo unico sulle spese di giustizia si ricava che l’adeguatezza della remunerazione degli ausiliari del magistrato è assicurata dalla proporzionalità – sia pure per difetto, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica della prestazione resa – tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali. Il già  pesante dimezzamento imposto dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato interviene su importi tabellari che, a causa

della protratta svalutazione monetaria, già sono significativamente distanti dai valori di mercato, questo rapporto di proporzione risulta però irrimediabilmente reciso. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. Inizio modulo

Il Tribunale ordinario di Paola, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» – a mente del quale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti, tra gli altri, all’ausiliario del magistrato sono ridotti della metà , denunziandone il contrasto con l’art. 3 della Costituzione.Ad avviso del Tribunale di Paola  la norma censurata, nella parte in cui non esclude che tale decurtazione sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, introdurrebbe una significativa diminuzione di compensi già seriamente sproporzionati per difetto, perché computati sulla base di parametri mai aggiornati dall’approvazione delle Tabelle allegate al Decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002,adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.

 

 

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