Radio libere, Pellegrino (Iv): “Istituita il 28 luglio Giornata celebrativa, approvata all’unanimità mia proposta di legge”

 

da uff. stampa on. Pellegrino

5 agosto 2019 - L'on. Tommaso Pellegrino inaugura una piazzetta intitolata alle "radio libere"

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato all’unanimità la proposta di legge depositata dal capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino che istituisce, il 28 luglio, la Giornata Celebrativa delle Radio Libere.

“Sono soddisfatto per l’appoggio unanime dei Consiglieri regionali, che ringrazio, per aver sostenuto la mia proposta che va nella direzione di riconoscere tutto lo straordinario lavoro svolto dalle Radio libere che hanno rappresentato un baluardo a difesa della libertà di espressione. Anche nella nostra regione quella delle Radio libere, è stata una importante stagione di libertà di pensiero ed è giusto che fosse istituita una Giornata celebrativa che cadesse proprio il 28 luglio, data particolarmente importante per la radiofonia, in quanto si ricorda la storica sentenza della Corte Costituzionale che legittimò nel 1976 le trasmissioni radiofoniche, liberalizzando l’etere, chiudendo la stagione del monopolio radiofonico. Un ringraziamento particolare va alla R.E.A. (Radio televisioni europee associate) e al Presidente Antonio Diomede e a tutti coloro che operano con passione e impegno nelle radio della nostra regione”, ha concluso il Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino”.

 

 

 

One thought on “Radio libere, Pellegrino (Iv): “Istituita il 28 luglio Giornata celebrativa, approvata all’unanimità mia proposta di legge”

  1. Con la sentenza n. 202, del 28 luglio 1976, la Corte Costituzionale, affermò per la prima volta in Italia la legittimità delle emittente private, le trasmissioni in ambito locale, facendo salvo il monopolio pubblico della RAI . La Corte Costituzionale diede il via libera alle iniziative private ma soltanto se mantenute in ambito locale.
    Nel novembre del 1980 un decreto ministeriale indisse il primo censimento delle emittenti private, dal quale risultò che vi erano, in quel momento, in Italia, 600 emittenti televisive e 200 stazioni radio private.
    Il 17 luglio del 1981 arrivò una nuova sentenza della Corte Costituzionale ,la n. 148, che confermò la legittimità delle trasmissioni private solo in ambito locale.
    La Consulta ha tenuto conto i principi fissati dall’art. 21 della Costituzione, in base al quale tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione e quindi la libertà di espressione è ampia e dall’art. 41 che detta che l’iniziativa economica privata è libera, per cui la Corte Costituzionale ha sancito il principio della libera attività economica anche dei mezzi audio visivi. Inoltre
    l’art. 43 della Costituzione sancisce che: “Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.

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