Garanzie per la privacy , partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati, devono utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale.

 

da Pietro Cusati

La comunicazione elettorale  costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve  tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza  consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti “pubbliche”, cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli elenchi dei  telefoni  fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio. Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde.E’ comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate. Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi SmsMms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.Gli  indirizzi e-mail non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet .Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale.Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.E’  illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista  di elenchi di persone che si sono astenute  dal voto.I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale.I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive,  di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni. I partiti politici e i candidati impegnati nelle  consultazioni elettorali inviano  materiale propagandistico di dimensioni ridotte ,i cosiddetti “santini” ,  non saranno tenuti all’informativa, purché utilizzino dati estratti da pubblici registri,  elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa  può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se  partiti o  candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.E’ possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti “pubbliche” nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni. Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico e al tempo stesso sono accessibili liberamente,senza discriminazioni, in base a una espressa disposizione di legge o di regolamento. Se non ricorre questa condizione   l’ente pubblico che detiene i dati non può permetterne l’uso a partiti, forze politiche, o candidati, dovendo usare i dati solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti caso per caso da norme generali o speciali che a volte rendono i dati “pubblici” solo per permetterne l’uso per alcune finalità. Chi usa “fonti pubbliche” deve prestare attenzione per assicurarsi di rispettare le modalità previste per l’accesso a tali fonti, soprattutto, se vi sono finalità specifiche per le quali tali fonti sono accessibili al pubblico, essendo evidente che se le finalità sono specificate e tra di esse non è ricompresa la comunicazione elettorale esse non possono essere usate a tale scopo.

 

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