Riscrivere le leggi della stampa che risalgono al 1948 e al 1963, nelle modalità di esercizio e non nei principi, che rimangono attuali.

 

 

da Pietro Cusati

 

Dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista - segretario Associazione Giornalisti Amici del Vallo di Diano)

Il parlamento e, il governo devono  occuparsi di un settore fondamentale per il Paese e per lo sviluppo della democrazia. C’è necessità di una riscrittura delle leggi della stampa che risalgono al 1948 e al 1963, non nei principi, che rimangono attuali, ma nelle modalità di esercizio. Adeguare le regole della professione giornalistica  alla realtà. Il presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti è intervenuto a Bolzano all’incontro dal titolo “Crisi dell’informazione al tempo delle fake news: Sviluppo, difficoltà e compiti della professione giornalistica: 1972-2022, i 50 anni del Sindacato dei giornalisti, artefice della convivenza.” “Come Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, abbiamo il compito di lavorare sul decreto sulla presunzione di innocenza, che impedisce l’accesso all’informazione su temi di pubblico interesse, e sul diritto all’oblio, che potrebbe portare a cancellare parte della storia repubblicana. Il futuro della democrazia non si gioca sul possesso delle merci, ma sulla gestione delle informazioni: rischiamo di diventare colonia di chi possiede i dati”, ha detto Bartoli, parlando poi della necessità di innovazione nel settore. Per il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), Raffaele Lorusso : “Lo stato di salute dell’informazione italiana è da tempo precario. Di fronte alla crisi di un settore industriale in profonda trasformazione, ci si sarebbe aspettato un’attenzione diversa da parte delle istituzioni. Da questa crisi si potrà uscire se si vorrà affrontare il problema nella sua interezza insieme con tutti gli attori della filiera. “È necessario avviare un’interlocuzione fra parti sociali e governo per una completa rivisitazione di quello che è il nostro mondo, partendo dal tema del lavoro, in cui scontiamo tutti i problemi di questo Paese. Non possiamo accettare che il precariato diventi la cifra di quest’epoca. Credo sia arrivato il momento in cui i giornalisti pongano il tema della tutela dell’informazione quale condizione essenziale per tutelare la democrazia”. La libertà di stampa è un diritto riconosciuto da qualsiasi Stato che si definisca di diritto, ogni cittadino ha diritto di ricevere e dare  le informazioni corrette e che non siano controllate. In ambito comunitario la libertà di stampa e di espressione trova base e fondamento perché considerata quale condizione basilare per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Tale principio, data la sua importanza, trova numerose fonti normative.  “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiereQuesto diritto include la possibilità di sostenere personali opinioni senza interferenze ed a cercare, ricevere ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo indipendentemente dal fatto che esso attraversi le frontiere”. È racchiuso nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, rappresentata come la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni. Ogni cittadino può  parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. All’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali si legge: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiere.”. La violazione di tale articolo legittima la possibilità di poter proporre ricorso innanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per poter avere risarcimento dei danni subiti, nel caso in cui non sia possibile esperire rimedio giurisdizionale alternativo. In Italia la libertà di stampa è riconosciuta espressamente dall’art. 21 della Costituzione, all’interno del suo secondo comma “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure.” sancendo così la sacralità di questo diritto e tutelandolo. La nostra Costituzione, per evitare che l’autorità pubblica danneggi tale libertà, prevede che il sequestro degli stampati avvenga solo nei casi in cui ci si trovi nelle fattispecie dei reati d’opinione, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi o nel caso in cui siano violate le norme relative all’indicazione dei responsabili delle pubblicazioni  L’art 21 della Costituzione  prevede una riserva di legge ,cioè  prevede che sia il legislatore a determinare quali siano i delitti per cui si applichi il sequestro e la riserva di giurisdizione. Perciò è solo l’autorità giudiziaria titolare del diritto

d’ordinare il sequestro, che può essere esercitato nei casi di necessità e urgenza, in maniera provvisoria, anche dalla polizia giudiziaria. Inoltre, la Costituzione si preoccupa anche di dettare i principi per garantire la trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.

 

 

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