Marco Bencivenga
Uno dei temi più ricorrenti nell’ambito della scuola è senza dubbio quello relativo all’obbligo di vigilanza incombente in capo ai docenti. Ma non deve essere trascurato, parimenti, quale sia la responsabilità che grava sui genitori degli allievi. Sebbene la questione relativa all’argomento in questione, risulta ben lungi dal potersi definire esaurita una volta per tutte, appare tuttavia possibile schematizzare un prospetto normativo sintetico, ma utile all’attenzione di quanti, seppur non di rado, abbiano a confrontarsi con tematiche simili. Alcune tra le principali disposizioni normative da considerare sono: l’art. 2048 del Codice Civile, l’art. 61 della l. 312/80, ma anche il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297/94 dove si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che ” deve stabilire le modalità (…) per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima “. In particolare l’art. 2048 del Codice Civile, riferendosi alla “ Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte ”, espressamente prevede:
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Per giurisprudenza oramai consolidata è chiaro che la locuzione precettori, ricomprende i docenti ( e le figure a questi assimilabili) della scuola pubblica e privata. In particolare gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi e dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza . I docenti, quindi, sono chiamati ad un significativo addebito di responsabilità, meglio noto come “culpa in vigilando” per l’omessa vigilanza sul minore. Da tale obbligo può scaturire responsabilità contrattuale, nel caso di danni subiti dal minore su di sé (Cass. civ. n. 9906/10) o responsabilità extracontrattuale, nell’ipotesi in cui il minore cagioni danni a terzi. La scuola e i docenti, dunque, potranno andare esenti da ipotetiche responsabilità, solamente provando che l’evento dannoso è scaturito da causa non imputabile all’istituto o ad un suo insegnante, essendo invece riconducibile ad un mero fatto casuale non evitabile, né altrimenti prevedibile. Ma è bene precisare che accanto alla responsabilità della scuola e dei precettori, non può non concorrere quella dei genitori dell’allievo danneggiante, per “culpa in educando” ex art 2048 c.c. primo comma. La prova liberatoria da tale addebito, dunque, risiede proprio nell’avere, i genitori, “(…) ben vigilato e di avere necessariamente impartito al minore una educazione sufficiente a porre in essere una corretta vita di relazione, in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini alla sua personalità, a correggere comportamenti non corretti e quindi meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e dell’altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito permette al genitore di andare esente da responsabilità per i danni cagionati da fatti illeciti dei figli minori”. (Trib. Milano, sez. X, 16 dicembre 2009). Le due tipologie di colpa, quindi, possono ben concorrere tra di loro, dando origine ad obblighi di risarcimento del danno, proporzionati al grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti. Anche per questo è bene realizzare che l’obbligo di vigilare degli insegnanti è alternativo, se non residuale, rispetto all’obbligo di educare, perchè strumentale alla funzione di istruzione che spetta in modo preminente alla famiglia. (Cass. SS .UU . ord. 2656/2008).