Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)
Roma, 14 gennaio 2021. La Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha ritenuto non idonea una candidata nell’ambito della procedura selettiva per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, per la presenza di un tatuaggio ,in fase di rimozione, su parte del corpo non coperto dall’uniforme. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,sezione IV,con la sentenza n. 7920 ,dell’11 dicembre 2020,ha ritenuto legittimo il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica. Il tatuaggio era in corso di rimozione, ma probabilmente la relativa attività chirurgica, al momento in cui la candidata veniva esaminata, si trovava ad uno stadio tale da non impedire la corretta visuale del figurato ritratto sulla pelle. La maglietta della candidata lasciava scoperta l’area del braccio interessata dal tatuaggio. Secondo la candidata il tatuaggio contestato non è visibile quando si indossa l’uniforme invernale,quando, invece, è indossata l’uniforme estiva, lo stesso può risultare quasi impercettibile, a seconda della posizione del braccio. Inoltre ha avviato, già in periodo anteriore alla data della visita medica, un trattamento sanitario di rimozione volto alla completa eliminazione del tatuaggio,in particolare, sono state compiute già due sedute di rimozione e che quest’ultima circostanza è stata rilevata anche in sede di accertamento medico. Il Tar del Lazio, sede di Roma, ha aveva ammesso la ricorrente a partecipare con riserva al prosieguo della procedura selettiva, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale di merito. La candidata si è sottoposta all’accertamento per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali previsto dal bando di concorso, risultando idonea con riserva. L’art. 3, comma 2, del Regolamento sui requisiti di idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, adottato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, prevede che sono compresi, tra le cause di non idoneità, i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme utilizzabile nell’ambito del servizio o quando, per la loro sede e natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme. Il Tar ha reputato che non fosse riscontrabile la presenza di un tatuaggio, bensì quella di una cicatrice, e che pertanto tutto il percorso logico giuridico che aveva portato l’Amministrazione ad escludere la ricorrente era viziato da un falso presupposto di fatto, ovverossia, l’avere falsamente scambiato una cicatrice per un tatuaggio. Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del TAR Lazio al Consiglio di Stato , ritenendola erronea perché essa ha travisato gli elementi di fatto risultanti dal verbale medico, il quale ha attestato l’esistenza di un tatuaggio visibile in una parte del corpo lasciata scoperta dalla uniforme estiva, ed ha applicato alla fattispecie concreta una fattispecie astratta non conferente. La parte appellata non si è costituita in giudizio, malgrado ritualmente intimata.In Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell’Interno sulla base della disciplina applicabile alle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli degli agenti della Polizia di Stato. “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”,i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme. I tatuaggi ,anche in fase di rimozione, e gli esiti cicatriziali in genere ,derivanti da qualunque causa se “estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche” della cute, sono sempre causa di inidoneità, qualora indipendentemente dalla dimensione o dal soggetto rappresentato, si trovino “nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme” (dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell’ambito del servizio).A prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.Inoltre, nelle “Note” in fondo al verbale, la Commissione ha avuto cura di precisare che “Fatta indossare alla candidata polo di ordinanza di taglia consona a quella da lei riferita (s) il tatuaggio risulta visibile nella sua interezza”.Infine, la Commissione ha precisato che il tatuaggio specificamente descritto era in fase di rimozione, ma purtroppo che lo stesso era di dimensioni e in posizione tale da essere visibile con l’uniforme estiva, sicché – a suo avviso – si concretizzava un’ipotesi senz’altro escludente della candidata. Ritiene il Consiglio di Stato che gli aspiranti poliziotti sanno,o dovrebbero sapere, secondo l’ordinaria diligenza, che l’accesso nella Polizia di Stato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento, che devono essere osservate in sede amministrativa e da tutti i consociati ,a meno che esse non siano dichiarate incostituzionali o non siano annullate in sede giurisdizionale, a seconda se si tratti di una legge o di un regolamento. Per i reclutamenti in tutte le Forze armate e di polizia, i tatuaggi ,anche in fase di rimozione al momento della visita concorsuale e le cicatrici – se disfunzionali (anche a livello fisiognomico), ovvero ex se deturpanti, oppure indice di alterazione della psiche – sono causa di esclusione indipendentemente dalla visibilità o meno con la divisa.Per i reclutamenti nella Polizia di Stato e nella Polizia penitenziaria, qualsivoglia tatuaggio ,anche in fase di rimozione ovvero seguito da esiti cicatrizionali visibile con la divisa, comporta l’esclusione automatica.Per le Forze armate, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria, tutte le alterazioni volontarie permanenti dell’aspetto fisico (comprensive dei tatuaggi e delle cicatrici, ad esempio da marchiatura a fuoco), non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesive del decoro della funzione e indipendentemente dalla circostanza che siano o meno visibili con la divisa, comportano l’esclusione. Infine spetta esclusivamente alle apposite commissioni valutare l’idoneità psico-fisica dei candidati.