Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)
Napoli, 21 gennaio 2021. Gli stati d’animo dei genitori degli alunni sono contrastanti per il rientro a Scuola. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione quinta ,con decreto del 20 gennaio 2021 ha accolto l’istanza cautelare avverso l’ordinanza relativa all’attività scolastica nella Regione Campania, stabilendo l’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la Scuola Primaria. La Regione Campania aveva già consentito l’attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare,con il pronunciamento del TAR Campania ,il decreto del 20 gennaio 2021, si aggiungono alle attività didattiche anche la quarta e la quinta, a partire da oggi ,giovedì 21 gennaio 2021. Rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano sospese fino al 23 gennaio 2021 . Per la Secondaria di II grado , come previsto nell’ordinanza regionale,si deciderà dopo il 23 gennaio 2021,in base alle risultanze delle verifiche dell’Unità di Crisi. I ricorrenti si sono rivolti al Tribunale Amministrativo della Campania, in proprio e quali genitori di figli minori iscritti a classi del primo e secondo ciclo di istruzione,rispettivamente, prima media, terza elementare e terza media, lamentano che, con le ordinanze impugnate, emanate sul presupposto della persistente necessità di contenere il contagio da COVID-19, tuttora permanga la sospensione delle attività didattiche in presenza oramai risalente a diversi mesi, nonostante le pertinenti disposizioni normative emanate a livello statuale prescrivano un diverso regime di interventi e, per quanto rileva, garantiscano, “per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, in via esclusiva, la modalità in presenza e, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica”, a condizione della fruizione in presenza almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. Rappresentano l’emergenza di un danno di estrema gravità e urgenza, come tale valutabile nella sede cautelare monocratica, sotto il profilo del pregiudizio, di giorno in giorno che si aggrava, in punto di lesione del diritto all’istruzione dei propri figli, tenuto conto della perdurante sospensione dell’attività didattica in presenza,di fatto, da oltre 10 mesi, impingente anche sul diritto allo sviluppo della personalità dei minori, compressa dalla obbligata modalità a distanza, come documentato da studi scientifici in materia, nonché sul diritto di essi genitori, costretti a vigilare sulla fruizione a distanza del servizio scolastico dei propri figli, al libero svolgimento delle rispettive attività, del pari compresso dal prolungamento delle misure sospensive.L’ordinanza Regionale n.2 /2021 è stata emanata in sostanziale contemporaneità con il DPCM (entrambi risultano pubblicati in data 16 gennaio 2021), con contenuti, tuttavia, per quanto rileva, difformi dal citato DPCM, giacché prescriventi il divieto di didattica in presenza anche per le classi del primo ciclo successive alla terza (quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media), per le quali invece il DPCM esclude la didattica a distanza (se non, limitatamente alla seconda e terza media, nell’ipotesi di accertato scenario di alto rischio,
che non ricorre nella specie, risultando, la Regione Campania, classificata in c.d. “fascia arancione” fino all’11 gennaio 2021, e, attualmente in c.d. “fascia gialla”).I ricorrenti, nella duplice qualità dichiarata, sono certamente legittimati all’impugnativa azionata, giacché gli atti contestati sono, in tesi, lesivi (anche) di situazioni soggettive tutelate agli stessi riconducibili (diritto all’istruzione dei figli minori, diritto alla formazione individuale e al libero svolgimento della personalità).Gli atti impugnati indubbiamente incidono sulle dette situazioni soggettive, imponendo peculiari modalità di fruizione del servizio scolastico (esclusivamente a distanza) e così perpetuando la preclusione all’ordinaria modalità di fruizione in presenza, pur garantita, allo stato, dalle pertinenti disposizioni statali, e impedendo l’esercizio pieno di diritti della personalità dei minori attraverso la frequenza scolastica, oltre che la libera determinazione di essi genitori; ed anzi, secondo la prospettazione, la stessa modalità a distanza, come imposta (e perpetuata), sarebbe lesiva del diritto alla salute dei minori, giacché potenzialmente ingeneranti gravi patologie psicofisiche. “Per la prima volta nel dopoguerra si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona – dal libero movimento, al lavoro, alla privacy – in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’ordinamento, ma potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenza scientifiche e le tragiche statistiche del periodo.” La perdurante e perpetuata sospensione dell’attività didattica in presenza, tuttavia, impone una rivalutazione dell’intero quadro, sotto distinti profili,compatibilità giuridica delle misure regionali oggetto di impugnazione a fronte delle sopravvenute disposizioni statuali e limiti delle stesse;idoneità e proporzionalità delle misure adottate;sussistenza di ragioni di estrema gravità e urgenza a sostegno dell’invocata tutela cautelare monocratica.Sulla compatibilità giuridica delle misure regionali il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 individua uno strumentario di misure, qualificate idonee a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla luce di continue attività di monitoraggio di rischio sanitario – svolte sulla base dei criteri predefiniti e delegate alla “Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio” e di valutazioni tecniche operate dal Comitato tecnico-scientifico .La valutazione di idoneità e proporzionalità delle indicate misure è stata dunque operata già a livello statale, con un grado di attualità che non risulta messo in dubbio, e tale valutazione non sembra sia stata contestata, finora, dalla Regione Campania.“L’intervento statale, tanto più se mediante l’adozione di norme giuridiche di rango primario, volta a fronteggiare l’epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti”. In tale ottica, i parametri individuati a livello centrale per “misurare” il livello di gravità locale del contagio e la distinzione dei territori in “fasce”, su scala regionale, in base al livello misurato e in via automatica, fanno corrispondere un predefinito livello di protezione e la previa identificazione del contenuto delle misure restrittive. Tale sostanziale corrispondenza tra livello misurato del contagio e contenuto delle misure restrittive apprestate, consustanziale al meccanismo delle “fasce”, esclude senz’altro la possibilità di misure ampliative, finanche con norme di rango primario .La richiesta cautelare secondo il TAR Campania merita di essere accolta. ..
A tale riguardo,precisa il decreto Presidenziale della sezione quinta, che in accoglimento della richiesta misura cautelare, la sospensione delle ordinanze impugnate in parte qua (nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, e dunque relativamente alle scuole elementari e medie) è da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare, che sono allo stato già aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale; quanto alle scuole medie, essendo invece necessarie attività propedeutiche alla materiale riapertura, di competenza dei singoli Dirigenti scolastici, l’accoglimento deve intendersi nel senso che non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici.In ogni caso, l’eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale. La fissazione dell’istanza cautelare dell’udienza di trattazione innanzi al collegio è fissata al 2 febbraio 2021.